Cassazione Civile, Ordinanza n. 33517/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società aveva acquistato un'irroratrice semovente e, dopo un incendio sviluppatosi sul mezzo, aveva convenuto in giudizio la venditrice chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che il bene fosse affetto da vizi progettuali e costruttivi che avrebbero causato l'autocombustione. La venditrice aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione e, in manleva, la società che aveva realizzato l'impianto elettrico; quest'ultima aveva chiamato a sua volta la propria assicurazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'acquirente, ritenendo che l'incendio fosse stato causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento determinato dal fatto che la batteria era rimasta collegata anche dopo lo spegnimento, in violazione delle istruzioni d'uso che imponevano di porre l'interruttore in posizione OFF durante il non uso. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato i gravi difetti progettuali e costruttivi emersi in istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di inadempimento e garanzia per vizi della cosa venduta, assumendo che i difetti riscontrati integrassero l'inadempimento della venditrice; 3) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che l'innesco dell'incendio era di tipo elettrico e si era verificato per contatto del cavo positivo con un occhiello metallico. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso la dedotta motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva e intelligibile, fondata sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica d'ufficio. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva accertato che la causa determinante dell'incendio era il mancato distacco della batteria e, quindi, l'uso non conforme alle istruzioni del bene, fatto che escludeva la riconducibilità dell'evento ai vizi redibitori e interrompeva il nesso causale rispetto ai difetti lamentati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia perché il vizio di omesso esame era precluso dal regime della doppia conforme, sia perché la censura ex art. 115 c.p.c. non era configurabile come contestazione della diversa valutazione delle prove. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. L'acquirente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La nullità per motivazione è configurabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità; non basta un mero difetto di sufficienza.
Il controllo di legittimità è limitato ai vizi dedotti nei ristretti confini consentiti, e il vizio motivazionale è oggi ridotto al minimo costituzionale.
La Corte d'appello aveva correttamente richiamato la ripartizione dell'onere probatorio nell'inadempimento, ritenendo decisiva la prova della causa dell'evento e dell'uso non conforme.
La garanzia per vizi opera solo per difetti preesistenti alla vendita che rendano la cosa inidonea all'uso normale cui è destinata.
È richiamata insieme alla disciplina della garanzia nella vendita, ma la Corte non ravvisa una sua violazione perché manca il presupposto del vizio rilevante.
La mancanza di qualità promesse o essenziali rileva solo se incide sull'idoneità all'uso normale; nel caso concreto l'uso non era stato normale.
Il danno risarcibile presuppone il nesso causale con l'inadempimento o il fatto illecito, nesso escluso dalla causa sopravvenuta individuata dal giudice di merito.
La condotta del danneggiato/acquirente, violando le istruzioni d'uso, assume rilievo interruttivo o comunque escludente della responsabilità del venditore.
L'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria resta in capo a chi agisce; la Corte d'appello ha ritenuto non provata la dedotta causalità dei vizi.
La violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando abbia semplicemente valutato diversamente le prove.
La diversa ponderazione delle prove è attività consentita al giudice di merito e non integra di per sé vizio di violazione di legge.
In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, quando appello e primo grado hanno deciso sui medesimi fatti con identico iter logico-argomentativo.
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva del nucleo minimo di intelligibilità; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione errata, incompleta o non condivisibile.
- Nella vendita, la garanzia per vizi e per mancanza di qualità essenziali opera se il difetto è preesistente e incide sull'uso normale del bene; se il danno deriva invece da un uso non conforme alle istruzioni, la responsabilità del venditore può essere esclusa.
- Quando il giudice di merito accerta che l'evento dannoso è dipeso da una condotta successiva del compratore, tale causa sopravvenuta può interrompere il nesso causale rispetto ai difetti allegati.
- La consulenza tecnica di parte ha valore di mera allegazione difensiva e non costituisce prova autonoma; il giudice può aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio se logicamente motivate.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte nel processo o fuori dai poteri officiosi; non è deducibile per contestare la semplice preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatto decisivo è precluso in cassazione se le due decisioni di merito si fondano sul medesimo percorso argomentativo sui fatti principali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →