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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 1086 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Irretrattabilità della cartella di pagamento per decorso del termine di impugnazione - Prescrizione quinquennale del credito contributivo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguardava gli effetti della mancata opposizione alla cartella di pagamento entro il termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. In particolare, si doveva stabilire se la cartella non impugnata producesse la conversione della prescrizione quinquennale del credito contributivo, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nella prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

La decisione

La contestazione è stata accolta sul punto della prescrizione. La mancata opposizione alla cartella rende il credito irretrattabile, impedendo di contestarne successivamente l'esistenza o l'ammontare, ma non trasforma il termine di prescrizione quinquennale in quello decennale. L'art. 2953 c.c. si applica solo quando il credito sia riconosciuto da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale definitivo; la cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato, non determina tale conversione. Pertanto, il credito contributivo resta soggetto alla prescrizione quinquennale.

Norme richiamate

  • Art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999

    termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento

    La scadenza del termine impedisce di impugnare la cartella e rende il credito irretrattabile, ma non attribuisce alla cartella natura di titolo giudiziale né efficacia di giudicato.

  • Art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995

    prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali

    Il credito contributivo resta soggetto al termine quinquennale di prescrizione anche dopo la definitività amministrativa della cartella, salvo validi atti interruttivi.

  • Art. 2953 c.c.

    conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale

    La conversione del termine in prescrizione decennale opera soltanto quando il diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo; non si applica alla cartella di pagamento non impugnata.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non impugnata tempestivamente diventa irretrattabile: non è più possibile contestare in via ordinaria l'an o il quantum del credito.
  • L'irretrattabilità della cartella non equivale a una sentenza passata in giudicato e non comporta automaticamente la prescrizione decennale.
  • Per i crediti contributivi soggetti alla disciplina della legge n. 335 del 1995, il termine ordinario resta quinquennale, anche dopo la notifica di una cartella non opposta.
  • Per verificare se il credito sia prescritto occorre esaminare la data di scadenza dell'obbligazione e tutti gli eventuali atti validamente notificati che abbiano interrotto la prescrizione.
  • La prescrizione decennale può applicarsi quando esista un titolo giudiziale definitivo, non quando l'obbligazione risulti soltanto da un atto amministrativo divenuto definitivo per mancata impugnazione.

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