Cassazione Penale, Sentenza n. 18656/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile e in parte rigettato l'incidente di esecuzione volto alla sospensione e alla revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto sito in Giugliano. Hanno contestato che le opere sanate con due permessi in sanatoria (n. 198 e n. 200 del 2018) riferissero a unità immobiliari distinte, che vi fosse un errore nella tipologia di abuso indicata (tipologia 1 invece di tipologia 5) e che una porzione dell'immobile fosse anteriore al 1967 sulla base di una "denuncia di nuove opere" del 1963; hanno chiesto anche una perizia e dedotto nuovi documenti e dichiarazioni raccolte in indagini difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze reiterative e prive di efficacia novativa, poiché le medesime questioni erano già state esaminate e rigettate dal Tribunale e dalla stessa Corte di Cassazione in precedenti provvedimenti. In particolare è stata confermata la valutazione che le due istanze di sanatoria si riferiscono alla medesima unità immobiliare, che le domande avevano indicato la tipologia di abuso come "nuova costruzione" e che la documentazione prodotta non dimostra in modo decisivo l'anteriorità o la riconducibilità di parte degli abusi a interventi di restauro/risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001. La mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta di perizia è stata ritenuta irrilevante alla luce dell'inammissibilità complessiva. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma per la Cassa delle Ammende di Euro 4.000 per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
art. 3, comma 1, lett. c)
I lavori riconducibili a 'restauro' o 'risanamento conservativo' devono essere compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali del manufatto preesistente; se presentano caratteristiche di novità sono qualificabili come nuova costruzione e non sono assimilabili alla tipologia 5 per finalità di sanatoria
d.l. 30 novembre 2003, n. 269, conv. con legge 24 novembre 2003, n. 326 (norme sul condono edilizio)
La presentazione di plurime istanze di sanatoria riferibili a un'unica realizzazione può configurare un artificioso frazionamento e comportare l'aggregazione delle volumetrie ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul condono
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di efficienza processuale e inammissibilità per reiterazione)
Le istanze incidentali che ripropongono motivi già giudicati e rigettati sono inammissibili salvo che non emergano elementi effettivamente nuovi e decisivi; il principio di efficienza processuale vieta la parcellizzazione degli incidenti
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione è inammissibile se ripropone questioni già esaminate e rigettate a meno che non siano forniti elementi nuovi, pertinenti e realmente decisivi rispetto al giudizio precedente
- Se si richiede che determinati abusi siano qualificati come 'restauro' o 'risanamento conservativo' spetta al proponente dimostrare compiutamente la compatibilità con l'edificio preesistente; mere produzioni documentali tardive o generiche non sono sufficienti
- Più istanze di sanatoria relative a parti di uno stesso intervento possono essere aggregate dal giudice per verificare il superamento dei limiti volumetrici (es. 750 mc), evitando artificiosi frazionamenti
- Le richieste di perizia in sede incidentale devono essere specifiche e giustificate: una richiesta generica difficilmente otterrà accoglimento e la sua omissione dal giudice può risultare irrilevante se l'istanza è inammissibile per altri motivi
- Le contestazioni relative a errori materiali nelle domande di sanatoria (es. tipologia di abuso) devono essere sollevate e documentate tempestivamente nel processo principale; tentativi successivi di ribaltare valutazioni già passate in giudicato sono normalmente preclusi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18653/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18654/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18655/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →