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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39867/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza volta al riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; il ricorrente ha contestato la valutazione come mera riproposizione di una precedente istanza e ha indicato come elemento di novità tre ulteriori condanne (n. 6-8), chiedendo che fossero esaminate unitariamente e in confronto con le altre cinque precedenti; inoltre censura la motivazione per apparente e la mancata valutazione della personalità del reo (giovane, assuntore di stupefacenti) come elemento esplicativo della condotta delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che ha applicato il principio di preclusione rispetto alla precedente valutazione della continuazione per le sentenze n. 1-5 e ha escluso l'unicità del disegno criminoso rispetto alle sentenze n. 6-8, motivando la decisione soprattutto sulla base della notevole distanza temporale tra i fatti. Ha inoltre osservato che il ricorrente non ha indicato nel ricorso elementi specifici o gruppi di reati per sostenere una continuazione parziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Riferimento alla norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte conferma che tale accertamento richiede un'adeguata verifica delle condizioni della continuazione anche in sede esecutiva.

  • Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    La continuazione richiede prova che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.

  • Cass. Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P.)

    L'omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono indici utili ma non sufficienti, da soli, a dimostrare l'esistenza di una determinazione unitaria di fondo.

  • Cass. Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991 (Livieri)

    La valutazione della serie di elementi che compongono il 'disegno criminoso' è rimessa al giudice di merito e la decisione è insindacabile in cassazione se supportata da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

  • Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia) e Cass. Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009 (Gargiulo)

    Quando i reati sono commessi a notevole distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, che gli ulteriori fatti non fossero progettati al momento del fatto originario; ciò pesa contro il riconoscimento automatico della continuazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 (Zuppone)

    Se i reati ricadono in un ampio arco temporale, il giudice deve comunque valutare la possibile continuazione per singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua, ma l'onere di enucleare tali gruppi e di indicare gli indici di continuazione grava sull'interessato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una verifica approfondita che dimostri che i reati successivi erano programmati al momento del primo illecito; indizi isolati (stessa tipologia di reato, analogie nelle modalità) non sono sufficiente.
  • La notevole distanza temporale tra i fatti prevale, in mancanza di elementi contrari, come fattore ostativo al riconoscimento della continuazione: la distanza temporale legittimamente induce a presumere l'assenza di un unico progetto criminoso.
  • Se il ricorrente pretende il riconoscimento della continuazione facendo leva su nuove condanne, deve specificare nel ricorso i gruppi di reati e gli indici che giustificano una continuazione parziale; la mancata enucleazione di tali elementi comporta il rigetto per inammissibilità o infondatezza.
  • La decisione del giudice di merito sul punto è insindacabile in cassazione se fondata su motivazione adeguata e priva di vizi logici: l'impugnante deve quindi dimostrare carenze motivazionali evidenti per sperare in riforma.
  • Un'istanza già valutata e respinta produce preclusione: non è sufficiente riproporla se non si introdurranno elementi nuovi e specifici che giustifichino una nuova valutazione.

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