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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23286/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, con un primo motivo, la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. in relazione all'abusiva occupazione di un immobile, sostenendo in sostanza la necessità dell'alloggio. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta non presentasse una gravità tale da escluderne l'applicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e, comunque, manifestamente infondato: lo stato di necessità può giustificare l'abusiva occupazione solo se ricorrono per tutto il tempo della condotta l'assoluta necessità, l'inevitabilità del pericolo e un pericolo attuale e transitorio, non potendo essere invocato per soddisfare stabilmente un'esigenza abitativa. Ha inoltre escluso qualsiasi inversione dell'onere della prova, osservando che il giudice di merito aveva correttamente rilevato l'assenza dei presupposti della scriminante e la mancata allegazione di soluzioni alternative. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la perdurante condotta lesiva del bene giuridico tutelato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità può operare nell'abusiva occupazione di immobile solo se il pericolo di danno grave alla persona è attuale, transitorio e non altrimenti evitabile; non basta la necessità di reperire un alloggio in via definitiva.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; può essere esclusa quando la condotta sia perdurante e lesiva del bene protetto.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulla tenuità del fatto e sulla gravità della condotta va compiuta secondo i criteri di commisurazione indicati dalla norma ed è rimessa al potere discrezionale del বিচারice di merito, purché motivato sui profili rilevanti.

  • art. 2 Cost.

    Il danno grave alla persona può comprendere anche la compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali della persona, ma solo nei limiti degli ulteriori requisiti della scriminante.

Massime di principio

  • La causa di giustificazione dello stato di necessità non può essere invocata per legittimare un'occupazione abusiva di immobile finalizzata a soddisfare stabilmente un bisogno abitativo; occorre un pericolo attuale, assoluto e non altrimenti evitabile per un danno grave alla persona.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone in modo sostanzialmente pedissequo doglianze già esaminate e respinte in appello, il motivo è non specifico e può essere dichiarato inammissibile.
  • Nel giudizio sullo stato di necessità non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice di merito accerta l'assenza dei presupposti della scriminante e rileva che l'imputato non ha allegato soluzioni alternative praticabili.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo; la motivazione può essere sintetica ma deve indicare gli elementi decisivi.
  • La perdurante protrazione della condotta e la sua persistente lesione del bene giuridico tutelato sono elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilità
RamiParte generale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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