Cassazione Penale, Sentenza n. 6930/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione degli artt. 630, lett. c) e 631 c.p.p., lamentando l'illegittima declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione. La prova nuova invocata era la testimonianza della madre, Caltabiano Angela (sentita ex art. 391 c.p.p.), la quale avrebbe riferito che il figlio stava sempre con lei la sera prima di andare a dormire in carcere (presunto alibi). Si chiedeva inoltre di sentire le mogli dei coimputati Pantellaro e Litrico come ulteriori prove di non presenza del ricorrente il giorno dell'omicidio. Si contestava altresì la decisione "de plano" e senza contraddittorio da parte della Corte d'appello
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione preliminare (fase rescindente) svolta de plano dalla Corte d'appello, che ha valutato la novità, l'affidabilità e la congruenza della prova nuova rispetto al quadro probatorio già acquisito. Ha giudicato la testimonianza della madre tardiva, generica e inconferente (non affermava esplicitamente la presenza del figlio la notte del fatto e risultava riferita a un periodo), e ha considerato irrilevante la mancata acquisizione delle deposizioni delle mogli dei coimputati, non essendo state prodotte dichiarazioni specifiche da valutare. Inoltre le corti di merito avevano già ritenuto compatibile il regime di semidetenzione con la partecipazione al delitto, elemento che rendeva l'alibi inefficace. Perciò l'istanza non superava lo scrutinio di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente la revisione per sopravvenute prove nuove; la Corte interpreta la norma stabilendo che, nella fase preliminare di ammissibilità, il giudice deve valutare de plano l'affidabilità, la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto del materiale probatorio già acquisito, escludendo l'ammissibilità se la prova è manifestamente inconferente o inaffidabile
Regola la procedura di revisione (fasi rescindente e rescissoria); la decisione riafferma che la fase rescindente è di natura preliminare e può essere decisa senza contraddittorio per verificare i presupposti di ammissibilità
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e))
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura in cassazione (vizi di motivazione e di applicazione di norme); la Corte di legittimità ha ritenuto le censure inidonee perché fondate su prova nuova manifestamente inconferente
Norma sulla testimonianza spontanea o su dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; qui la deposizione della madre è stata assunta ai sensi di tale normativa ma ritenuta vago e non probante per la revisione
Consente la condanna per spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando l'istanza è inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale sanzione valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
D.L. 28 ottobre 2020, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sul merito della revisione ma sul procedimento davanti alla Corte di cassazione
Massime di principio
- La revisione è un rimedio straordinario: possono essere accolte solo prove nuove, estranee al processo definito, che appaiano idonee a imprimere una svolta al giudizio già formato
- Nella fase preliminare (rescindente) il giudice può decidere de plano sull'ammissibilità senza audizione preventiva delle parti; l'approfondimento probatorio avviene solo nella fase rescissoria, nel contraddittorio
- La prova nuova deve essere specifica, puntuale e attinente al fatto concreto; elementi vaghi, generici o formulati a distanza di decenni hanno scarse possibilità di superare lo scrutinio di ammissibilità
- La valutazione della novità e della rilevanza delle prove va fatta in comparazione con il tessuto probatorio già acquisito: se le corti di merito hanno motivatamente escluso l'efficacia probatoria di un fatto (es. compatibilità di semidetenzione con partecipazione al reato), l'alibi tardivo può essere inconferente
- La semplice indicazione di soggetti da sentire (es. mogli di terzi) non basta; è necessario produrre dichiarazioni specifiche o elementi che consentano di valutare in concreto la novità e la rilevanza probatoria
- Il ricorso manifestamente infondato o privo di diligenza può comportare condanne a spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi è prudente documentare con precisione e tempestività qualsiasi prova nuova prima di proporre la revisione
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