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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21451/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e notificata alla controparte costituita con relativo assenso, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia traeva origine da un contenzioso arbitrale insorto tra alcune società agricole e una società agricola cooperativa in liquidazione in relazione a una domanda di risarcimento del danno deliberata dal consiglio di amministrazione della cooperativa il 15 novembre 2013. La Corte d'appello di Bologna aveva respinto l'impugnazione proposta contro il lodo arbitrale, confermando: la tardività dell'impugnazione; l'assenza di un errore scusabile in capo agli istanti; la fondatezza della domanda riconvenzionale della cooperativa per inadempimento degli obblighi di conferimento anche per l'anno 2014. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione dagli originari soccombenti, ma prima della decisione essi hanno rinunciato al ricorso, con rinuncia notificata alla controparte che vi ha apposto il proprio assenso.

Norme richiamate

  • art. 828 c.p.c.

    Richiamato quale base dell'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla corte d'appello.

  • art. 829 c.p.c.

    Richiamato quale norma che disciplina i motivi di impugnazione del lodo arbitrale.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta validamente effettuata e notificata alla controparte costituita con assenso di quest'ultima.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si provvede sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal ricorrente e notificata alla parte costituita con relativo assenso, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando interviene rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito delle censure e non provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame delle questioni sollevate contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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