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Ordinanza

Ordinanza n. 7503/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2637/2019, pubblicata il 15 marzo 2019, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 24751/2017, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2637/2019, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2637/2019. Ai fini della procedibilità del ricorso, ha depositato un certificato di non proposizione dell'appello rilasciato dalla Corte d'Appello di Roma, ma non ha prodotto l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a. Il Ministero, inoltre, non ha adempiuto all'incombente istruttorio già disposto con la precedente ordinanza collegiale n. 142 del 5 gennaio 2026, omettendo di depositare i chiarimenti richiesti.

La decisione

Il TAR, senza definire il giudizio di ottemperanza e riservando ogni decisione, ha disposto che la ricorrente depositi l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza rilasciata dal tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ha inoltre reiterato nei confronti del Ministero l'incombente istruttorio già disposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare i chiarimenti richiesti. Il TAR ha avvertito che l'eventuale mancata esecuzione dell'ordine istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza è necessaria la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza della cui esecuzione si chiede l'accertamento o l'attuazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza deve essere rilasciata dal tribunale competente.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio da parte dell'amministrazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il deposito di un certificato di non proposizione dell'appello non sostituisce l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non adempie a un precedente ordine istruttorio, il giudice amministrativo può reiterare l'incombente, assegnando un nuovo termine e avvertendo che l'inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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