Parere n. 1019/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dai signori Giuseppe Granata, Giuliano Granata e Mario Granata contro il Comune di Qualiano, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli e nei confronti della IM. IT. S.r.l. per l’annullamento: della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Qualiano n. 41 del 10 ottobre 2023, pubblicata sul B.U.R.C. n. 77 del 30 ottobre 2023, che dispone l’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.); di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali: la delibera di Giunta Comunale del Comune di Qualiano n. 177 del 6 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Pianificazione urbanistica del territorio comunale – Procedimento di formazione e pubblicazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Esame delle osservazioni al PUC adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 05.07.2022”; la relazione prot. n. 17231 del 6 dicembre 2022 contenente i pareri del progettista sulle osservazioni presentate entro il termine di legge al Piano Urbanistico Comunale adottato con la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 5 luglio 2022; la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Qualiano n. 61 del 20 aprile 2023, recante oggetto “Presa d'atto adeguamento elaborati PUC alle modifiche introdotte con la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 06-12- 2022” e loro approvazione così come trasmessi dal progettista a mezzo pec in data 8 marzo 2023 reg.ti al prot. gen. i numeri 3776 e 3777 in pari data; la relazione del progettista di piano acquisita al prot. gen. n. 12265 del 3 agosto 2023, con la quale ha redatto gli elaborati del P.U.C. con le modifiche ed integrazioni derivanti dall’accoglimento delle osservazioni con D.G.C. n. 177 del 6 dicembre 2022 e dei rilievi di cui alla D.D. della Città Metropolitana di Napoli n. R0004549.30 maggio 2023, come riportato nella delibera consiliare impugnata n. 41/2023; la relazione del progettista acquisita al prot. gen. n. 14730 del 28 settembre 2023, con la quale ha provveduto alla consegna degli altri elaborati del P.U.C. con le modifiche e le integrazioni derivanti dall’accoglimento di osservazioni con D.G.C. n. 177 del 6 dicembre2022 e dei rilievi di cui alla D.D. della C.M. di Napoli n. R0004549.30 maggio 2023; quatenus opus della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Qualiano n. 104 del 5 luglio 2022, con cui è stata adottata la proposta di P.U.C. costituita dagli elaborati ad essa allegati; quatenus opus del parere favorevole del U.O.D. Genio Civile di Napoli sullo Studio Geologico del Territorio comunale 2016 annesso al P.U.C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Qualiano e degli atti presupposti, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la deliberazione del Consiglio comunale di Qualiano n. 41 del 10 ottobre 2023, di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale, nonché gli atti connessi e presupposti, deducendo violazione del Piano territoriale di coordinamento della Città metropolitana di Napoli, dei principi di buon andamento e imparzialità, della legge regionale Campania n. 16/2004, dell’art. 3 del regolamento regionale n. 5/2011 e della legge n. 1150/1942, oltre a carenza dei presupposti, eccesso di potere, illogicità manifesta, sviamento, travisamento, omessa istruttoria, perplessità e violazione del giusto procedimento. Nel corso del procedimento il Comune di Qualiano ha notificato e depositato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione concerne quindi gli effetti dell’opposizione sul procedimento straordinario e sulla domanda cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune di Qualiano il 14 marzo 2024. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario, la Sezione non ha esaminato i motivi di merito né la legittimazione passiva della Regione Campania. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Il parere richiama il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione del Comune di Qualiano, notificata e depositata il 14 marzo 2024, è stata ritenuta rituale e tempestiva; ne consegue la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione della parte consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; la sua ritualità e tempestività determinano l’improcedibilità del procedimento straordinario.
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale una parte può sottrarsi a tale rimedio e adire il giudice precostituito per legge.
- La domanda cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario diviene assorbita quando il ricorso è dichiarato improcedibile per effetto della trasposizione in sede giurisdizionale.
Impugnazione del Piano Urbanistico Comunale di Qualiano
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da privati contro il Comune di Qualiano, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, nei confronti di una società privata. L’impugnazione aveva a oggetto la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 10 ottobre 2023, con cui era stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Comunale, nonché numerosi atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Motivi dedotti
I ricorrenti avevano denunciato la violazione e falsa applicazione del Piano territoriale di coordinamento della Città metropolitana di Napoli, dei principi di buon andamento e imparzialità e della disciplina urbanistica regionale e statale. In particolare, erano stati richiamati la legge regionale Campania n. 16/2004, l’art. 3 del regolamento regionale n. 5/2011 e la legge n. 1150/1942.
Le censure riguardavano inoltre la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, l’eccesso di potere, l’illogicità manifesta, lo sviamento, il travisamento, l’omessa istruttoria, la perplessità e la violazione del giusto procedimento.
Sviluppo del procedimento
La Regione Campania aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che non fossero stati censurati atti o comportamenti dell’amministrazione regionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con relazione sulla sola istanza cautelare, aveva concluso per la reiezione della domanda di sospensione.
Il Comune di Qualiano aveva successivamente notificato alle altre parti, il 14 marzo 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. L’ente locale aveva inoltre depositato una memoria difensiva, insistendo per il rigetto della domanda cautelare e per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ne ha quindi tratto la conseguenza che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esaminare le censure di merito, l’eccezione regionale e gli ulteriori profili controversi.
Il parere ribadisce che l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo. Sono richiamati, in proposito, Consiglio di Stato, Sezione III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Sezione I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita, mentre non è stata adottata alcuna decisione sui motivi urbanistici e procedimentali dedotti dai ricorrenti.
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