Cassazione Civile, Ordinanza n. 25077/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle entrate, dichiarando conseguentemente estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013 con cui venivano contestate alla società imposte IRES, IRAP e IVA, oltre alle conseguenti sanzioni. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato rigettato in primo grado, e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna aveva confermato il rigetto dell'appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, poi accettata dalla difesa erariale.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano normalmente a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo diversa statuizione nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
Come è indicizzato
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