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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5054/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, revocando ai sensi dell'art. 669, comma 1, c.p.p. la parte della sentenza del 26/5/2021 relativa all'episodio di evasione del 21/5/2018, ha poi rideterminato autonomamente la pena per gli altri episodi di evasione (24/4/2018, 11/5/2018, 12/5/2018) senza tenere conto che tra tali episodi e quello del 21/5/2018 era già stata riconosciuta la continuazione; omissione altresì di disporre l'esecuzione della sentenza del 13/5/2021. Si deduce errore di applicazione di norme penali e processuali e che l'ordinanza ha determinato un aggravamento della pena complessiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Ha rilevato che, pur essendo legittima la revoca parziale ai sensi dell'art. 669 c.p.p. rispetto all'episodio del 21/5/2018, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva tenendo conto della sentenza del 13/5/2021 (che aveva fissato per il 21/5/2018 la pena di 8 mesi) e del riconoscimento della continuazione fra i quattro episodi; la rideterminazione autonoma operata aveva paradossalmente aumentato la pena complessiva. Perciò ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo giudizio sulla determinazione della pena complessiva.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    art. 669, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicato come norma che consente al giudice dell'esecuzione di revocare una sentenza quando sopraggiungono altre pronunce confliggenti; la Corte ha precisato che la revoca parziale non autorizza il giudice dell'esecuzione a rideterminare la pena complessiva ignorando elementi definitivi già accertati (es. riconoscimento della continuazione e la pena fissata in altra sentenza).

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione revoca parzialmente una sentenza ai sensi dell'art. 669 c.p.p., deve rideterminare la pena complessiva tenendo conto di tutte le sentenze definitive pertinenti e degli effetti già definiti (es. riconoscimento della continuazione), per evitare un aumento ingiustificato della pena totale.
  • La revoca parziale non implica che il giudice dell'esecuzione possa riformulare autonomamente i presupposti della determinazione della pena consolidati in altre pronunce definitive; occorre armonizzare le pronunce tra loro.
  • Se vi sono più sentenze definitive relative a episodi in rapporto di continuazione, nella rideterminazione della pena va considerata la pena definitivamente inflitta per ciascun episodio (o l'eventuale pena sostitutiva più favorevole), in modo da calcolare correttamente la pena complessiva.
  • Il mancato rispetto di quanto sopra può determinare l'annullamento dell'atto del giudice dell'esecuzione e il rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
  • In presenza di pronunce contrastanti su medesimi fatti, il giudice dell'esecuzione deve anche valutare e, se del caso, disporre l'esecuzione delle sentenze più favorevoli o coordinate tra loro per evitare duplicazioni o aggravamenti illegittimi.

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