Cassazione Penale, Ordinanza n. 08970/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in relazione alla detenzione di prodotti recanti segni contraffatti. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 474 c.p., sostenendo, in sostanza, l'inidoneità della contraffazione perché grossolana; il motivo riproponeva censure già svolte in appello e disattese. Con il secondo motivo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione dell'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 648, quarto comma, c.p., assumendo che i giudici di merito non avessero correttamente valutato i presupposti fattuali; anche tale doglianza era già stata esaminata e respinta in appello, valorizzandosi il valore non esiguo e il rilevante numero dei prodotti nella disponibilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e manifestamente infondato, perché la censura non si confrontava realmente con la motivazione d'appello e perché, secondo la giurisprudenza richiamata, ai fini del reato ex art. 474 c.p. non rileva la grossolanità della contraffazione. Ha reputato il secondo motivo parimenti inammissibile, poiché mirava a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla speciale tenuità, questione rimessa al giudice di merito e sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per l'integrazione del reato non assume rilievo la grossolanità della contraffazione; la tutela opera anche quando l'alterazione non sia particolarmente raffinata.
La valutazione della speciale tenuità è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; il valore non esiguo e il numero dei prodotti escludono l'attenuante.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve nella mera riproposizione di censure già disattese in appello.
- Ai fini del reato di introduzione o commercio di prodotti con segni falsi, la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé la tipicità, se ricorrono gli altri presupposti del fatto tipico.
- La speciale tenuità prevista come attenuante va apprezzata dal giudice di merito in base alle circostanze concrete; la decisione è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici manifesti, non per una diversa lettura del fatto.
- La deduzione di vizi di motivazione in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da argomentazione coerente e non illogica.
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