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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32137/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalle controparti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto nulla per le spese, in conformità all'assetto concordato nell'atto di rinuncia. Non vi è stata quindi pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il suo appello e confermato la condanna al pagamento, in favore di tre controparte lavoratrici/lavoratori, delle somme dovute a titolo di indennità erogata sotto forma di buono pasto, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del 16 luglio 2009. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo, ma prima della decisione la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione incondizionata delle controparti anche sulla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata; non incide sul merito della controversia

  • art. 390 c.p.c.

    norma che consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne ha tratto la conseguenza dell'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia rituale e adesione della controparte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata e sottoscritta anche dalla parte costituita che vi aderisce, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del ricorso per rinuncia, la Corte non esamina i motivi dedotti e non si pronuncia sul merito della decisione impugnata.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia può comportare la regolazione delle spese secondo quanto indicato nell'atto di rinuncia, con possibilità per la Corte di disporre che nulla sia dovuto per le spese.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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