Cassazione Civile, Ordinanza n. 32137/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalle controparti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto nulla per le spese, in conformità all'assetto concordato nell'atto di rinuncia. Non vi è stata quindi pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il suo appello e confermato la condanna al pagamento, in favore di tre controparte lavoratrici/lavoratori, delle somme dovute a titolo di indennità erogata sotto forma di buono pasto, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del 16 luglio 2009. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo, ma prima della decisione la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione incondizionata delle controparti anche sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata; non incide sul merito della controversia
norma che consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne ha tratto la conseguenza dell'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia rituale e adesione della controparte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata e sottoscritta anche dalla parte costituita che vi aderisce, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del ricorso per rinuncia, la Corte non esamina i motivi dedotti e non si pronuncia sul merito della decisione impugnata.
- L'adesione della controparte alla rinuncia può comportare la regolazione delle spese secondo quanto indicato nell'atto di rinuncia, con possibilità per la Corte di disporre che nulla sia dovuto per le spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32085/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32087/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32093/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32097/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32099/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32100/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →