Cassazione Civile, Ordinanza n. 40553/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Un imprenditore individuale ha proposto reclamo avverso la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su richiesta del pubblico ministero. La corte d'appello ha respinto il reclamo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice e per violazione del divieto di anticipazione del giudizio, sostenendo che nel collegio vi fosse un magistrato già intervenuto in una precedente esecuzione immobiliare contro di lui; 2) violazione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti dinanzi al tribunale; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 1 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi in tema di requisiti di fallibilità, contestando anche la sussistenza dello stato di insolvenza e affermando il regolare pagamento, o tentativo di pagamento, dei debiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la circostanza non integra nullità e comunque era nuova, non essendo stata dedotta nel reclamo ex art. 18 l. fall.; il secondo perché generico e estraneo alla ratio decidendi, avendo la corte territoriale escluso la violazione e rilevato che la documentazione era stata acquisita e resa disponibile in appello; il terzo perché sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito e comunque nuovo, oltre che contrastante con un accertamento di fatto insindacabile sulla permanenza dell'esposizione debitoria e sull'insolvenza. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
Il vizio dedotto per la prima volta in cassazione è inammissibile se non è stato tempestivamente prospettato nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 1 legge fall.
La censura sui requisiti di fallibilità non può tradursi in una generica critica di merito né essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state previamente dedotte nel grado di reclamo o nel giudizio di merito, pena l'inammissibilità della censura.
- La deduzione di nullità processuali richiede che il vizio sia effettivamente configurabile e che la relativa censura sia stata tempestivamente prospettata nei gradi precedenti; altrimenti il motivo è nuovo e inammissibile.
- Le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti o a contestare accertamenti di merito compiuti dal giudice di appello non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La violazione del diritto di difesa va dedotta in modo specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica o non coerente con la motivazione del provvedimento è inammissibile.
- L'accertamento della sussistenza dell'insolvenza e dei requisiti di fallibilità, se fondato su valutazioni di fatto congruamente motivate, è insindacabile in cassazione salvo specifici vizi nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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