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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30512/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la conferma della condanna pecuniaria per violazione dell'art. 14, comma 5‑ter D.Lvo 286/1998 deducendo: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) e sul rilievo da attribuire al decreto prefettizio del 24/9/2016 e alle pregresse espulsioni; (2) vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla eventuale improcedibilità ai sensi dell'art. 34 D.Lvo 274/2000.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Prima ha rilevato che la sentenza del Giudice di Pace alla quale si riferiva l'appello non era appellabile: l'atto doveva essere qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte; la pronunciata decisione del Tribunale sul merito è stata quindi annullata senza rinvio. Qualificato l'atto come ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., perché sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lvo 286/1998, art. 14 comma 5‑ter

    Norma incriminatrice del fatto contestato; la Corte non ha pronunciato sul merito della colpevolezza perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizi procedurali.

  • D.Lvo 274/2000, art. 34

    Richiamata dalla difesa come causa di improcedibilità che il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto esaminare; la Corte non ha valutato il merito di tale doglianza in ragione dell'inammissibilità procedurale.

  • Codice di procedura penale, art. 613

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, poiché l'atto era sottoscritto da un difensore non abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Arresto invocato per la condanna al pagamento di una somma a carico del ricorrente alla cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza richiamata a sostegno della valutazione dei profili di colpa ai fini della comminazione della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando la sentenza del Giudice di Pace riguarda solo sanzioni pecuniarie non è proponibile appello: il rimedio è il ricorso per cassazione; un atto qualificato erroneamente come appello deve essere trasmesso o riqualificato secondo le regole processuali.
  • Se un giudice di merito decide sul merito in presenza di un difetto di impugnazione (o di corretta qualificazione dell'atto), la decisione può essere annullata senza rinvio per vizio di procedimento.
  • I ricorsi per la Corte di Cassazione devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, valutati profili di colpa, sanzioni pecuniarie aggiuntive ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; attenzione quindi alla corretta qualificazione dell'impugnazione e all'abilitazione del difensore.
  • Questioni di merito come la sussistenza del dolo o l'applicazione dell'art. 34 D.Lvo 274/2000 devono essere sollevate con atti proceduralmente ammissibili: se il ricorso è inammissibile per motivi formali, tali questioni non saranno esaminate nel merito.

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