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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18881/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una serie di rapine e lesioni personali volontarie commesse in due diverse date ai danni di più persone offese. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito non avessero motivato compiutamente sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata. In particolare, sosteneva che la motivazione fosse insufficiente quanto alla valutazione della recidiva applicata in relazione ai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva invece motivato adeguatamente sulla recidiva reiterata. Ha osservato che la commissione, nell'arco di tre giorni, di fatti del tutto simili rafforzava il giudizio di accentuata pericolosità e rivelava una correlazione criminogena con precedenti condanne irrevocabili per reati contro il patrimonio, l'ultima delle quali anteriore al quinquennio. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    richiamato per qualificare le rapine contestate, anche nella forma aggravata

  • art. 582 c.p.

    richiamato per le lesioni personali volontarie contestate

  • art. 585 c.p.

    richiamato per le aggravanti delle lesioni personali

  • art. 576 n. 1 c.p.

    richiamato quale aggravante delle lesioni personali

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamato quale aggravante comune delle lesioni personali

  • art. 99 c.p.

    la sentenza affronta la contestata aggravante della recidiva reiterata, ritenuta motivata e sussistente in relazione ai precedenti penali e alla reiterazione dei fatti

Massime di principio

  • La recidiva reiterata può essere motivatamente riconosciuta quando la reiterazione di reati analoghi in un breve arco temporale evidenzi una accentuata pericolosità e una correlazione criminogena con precedenti condanne irrevocabili.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione sulla recidiva è sufficiente se il giudice di merito espone le ragioni per cui ritiene che i nuovi fatti, uniti ai precedenti penali, rafforzino il giudizio di pericolosità dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura di merito a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non illogica e comunque adeguata sul punto contestato.

Come è indicizzato

MaterieRapina
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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