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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34438/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società aveva chiesto l'ammissione a concordato preventivo, ma il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda e ha dichiarato il fallimento, rilevando una situazione di insolvenza desunta da difficoltà finanziarie protratte, mancanza di liquidità, esecuzione immobiliare pendente e precedenti proposte concordatarie liquidatorie già dichiarate inammissibili. La corte d'appello ha confermato il rigetto del reclamo, valorizzando soprattutto la manifesta inadeguatezza del piano concordatario, perché il soddisfacimento dei creditori chirografari era subordinato a finanza esterna priva di garanzie di effettiva erogazione, dipendente dalle non note disponibilità del socio amministratore. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando: nullità della sentenza per motivazione apparente o incongrua; omesso esame della completezza della domanda e del piano; omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancanza di istanze di fallimento dei creditori e all'asserito abuso del tribunale nel sollecitare il pubblico ministero; insussistenza dei presupposti oggettivi del fallimento e in particolare dell'insolvenza; violazione dell'art. 191 c.p.c. per mancata ammissione di consulenza tecnica contabile; genericità della motivazione della corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure sollecitassero una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che, in tema di concordato preventivo, il controllo del giudice investe la fattibilità del piano nei limiti della verifica della manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati; pertanto, una proposta fondata su finanza esterna non assistita da concrete garanzie di effettiva erogazione può essere reputata inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato che la mancata presentazione di istanze di fallimento da parte dei creditori è irrilevante rispetto alla legittimazione del pubblico ministero, la cui partecipazione al procedimento è obbligatoria ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., e che la consulenza tecnica richiesta aveva carattere esplorativo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con atto finale anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 160 e seguenti l.fall.

    disciplinano la procedura di concordato preventivo; la censura che si limitava a riproporre il contenuto della proposta senza confrontarsi con la decisione è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    prevede la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero al procedimento; da ciò la Corte ha desunto l'irrilevanza della mancanza di istanze di fallimento dei creditori e l'ammissibilità che il PM rassegni conclusioni anche per la richiesta di fallimento.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla richiesta di consulenza tecnica contabile, ritenuta esplorativa e comunque non necessaria a fronte della già riscontrata inadeguatezza del piano.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre il contenuto della domanda o a sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Nel concordato preventivo il giudice deve verificare la fattibilità del piano, ma il controllo sulla fattibilità economica è circoscritto alla verifica della manifesta inattitudine del piano a conseguire gli obiettivi dichiarati, valutata in concreto secondo le modalità indicate dal proponente per superare la crisi.
  • Un piano concordatario che subordini il pagamento dei creditori a finanza esterna priva di concrete garanzie di effettiva erogazione può essere ritenuto inammissibile per l'insormontabile incertezza del suo esito.
  • La mancata presentazione di istanze di fallimento da parte dei creditori non esclude la possibilità di iniziativa o partecipazione del pubblico ministero, quando la legge preveda la sua partecipazione obbligatoria al procedimento.
  • La consulenza tecnica non può essere ammessa quando abbia finalità meramente esplorative o quando, per la decisione già raggiunta sulla inadeguatezza del piano, non appaia pertinente o necessaria.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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