Cassazione Civile, Ordinanza n. 06280/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Amministrazione finanziaria sulla base di una sentenza civile di primo grado che aveva condannato il ricorrente al pagamento di una somma rilevante in favore di un terzo. Successivamente, la sentenza di condanna è stata integralmente riformata in appello e poi passata in giudicato. Il contribuente ha quindi impugnato l’avviso sostenendo che la riforma totale della sentenza avesse fatto venir meno il presupposto impositivo, poiché la pronuncia di primo grado non poteva più essere considerata titolo idoneo a giustificare l’imposizione. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 37 del TUR e dell’art. 324 c.p.c., oltre alla sopravvenuta carenza di titolo, assumendo che la sentenza d’appello travolge quella di primo grado anche ai fini fiscali e che la CTR avesse errato nel ritenere ancora esistente il presupposto dell’imposta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sul giudicato e sulla dedotta inesistenza del presupposto impositivo. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, rappresentando che il debito tributario era stato estinto dal coobbligato solidale e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente e ha rilevato che la rinuncia, essendo atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte per produrre effetti processuali, determina l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il fatto sopravvenuto posto a base della rinuncia, cioè il pagamento del debito tributario da parte del condebitore solidale. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che il relativo meccanismo sanzionatorio si applica all’inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma regolatrice del presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari; la questione sostanziale non è stata però decisa nel merito per intervenuta rinuncia.
Invocato per sostenere il passaggio in giudicato e la definitività della sentenza di appello che aveva riformato integralmente quella di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma processuale per il motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamata per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia sulle argomentazioni relative alla mancanza del presupposto impositivo.
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma per produrre effetti processuali.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e può disporre la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l’inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta rituale e conoscibile dalla controparte prima dell’udienza, estingue il processo senza necessità di accettazione della parte resistente; l’accettazione rileva soltanto ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso determina il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione e conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia è giustificata da un fatto sopravvenuto, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla sopravvenuta improcedibilità o inammissibilità determinata da fatti successivi alla proposizione del ricorso.
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