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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04198/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento disposto nel dicembre 2018 da una società cooperativa nei confronti di una dipendente addetta a un appalto di servizi presso lo stabilimento di una società committente. La Corte d'appello aveva annullato il provvedimento e ordinato la reintegrazione della lavoratrice presso lo stabilimento della committente, ritenendo applicabile l'art. 2103 c.c. e insussistente una valida giustificazione, anche perché non risultava provata una clausola di gradimento nel contratto di appalto. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) deduzione di giudicato interno sul punto, non specificamente impugnato, secondo cui non vi sarebbe stato un vero trasferimento ma un mero spostamento interno; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato come trasferimento un mero cambio di sede senza significativo spostamento geografico e senza verificare la sussistenza di due unità produttive; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. per avere escluso le ragioni tecnico-organizzative nonostante la revoca del gradimento da parte della committente e la situazione di incompatibilità ambientale; 4) omesso esame/travisamento di un fatto decisivo relativo alla incompatibilità ambientale e alla revoca del gradimento; 5) violazione dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992 perché l'annullamento del trasferimento avrebbe comportato un trasferimento 'a ritroso' mentre la lavoratrice usufruiva dei permessi per assistenza a familiare disabile; 6) violazione degli artt. 352 e 612 c.p.c. per l'ordine di reintegrazione in esecuzione di un obbligo infungibile che presupporrebbe la cooperazione di un terzo estraneo al giudizio, e per mancata impugnazione di un capo della sentenza di primo grado che escludeva la riammissione presso la committente. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, dichiarando assorbiti i motivi dal quarto al sesto, e ha cassato con rinvio.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione operata dalla Corte d'appello e erroneo il giudizio di insussistenza delle ragioni legittimanti il trasferimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi dal quarto al sesto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato ai fini della censura sul giudicato interno, ma la Corte esclude che nel caso vi fosse un capo coperto da giudicato sul mero spostamento interno.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sul giudicato interno e sulla devoluzione in appello.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sul giudicato interno e sulla devoluzione in appello.

  • art. 2103 c.c.

    "Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttivaad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"

    la nozione di trasferimento presuppone ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ma opera solo se lo spostamento comporta passaggio da una unità produttiva a un'altra; il controllo giudiziale si limita alla verifica della corrispondenza del provvedimento alle finalità dell'impresa e non può spingersi nel merito della scelta imprenditoriale; l'incompatibilità ambientale può integrare ragione tecnico-organizzativa.

  • art. 41 Cost.

    richiamato come limite del sindacato giudiziale sulla scelta organizzativa del datore di lavoro, a tutela della libertà di iniziativa economica privata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al travisamento di fatti, poi assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova, poi assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova del fatto decisivo, poi assorbito.

  • art. 33, comma 5, L. 104/1992

    richiamato come possibile limite al trasferimento, ma la questione resta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'obbligo di fare infungibile e sulla reintegrazione, poi assorbito.

  • art. 612 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'esecuzione di obblighi di fare infungibili, poi assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore richiede non solo un mutamento definitivo del luogo di lavoro, ma anche il passaggio da una unità produttiva ad un'altra; se lo spostamento avviene entro la medesima unità produttiva, non si applica la disciplina del trasferimento.
  • La nozione di unità produttiva va intesa come articolazione autonoma dell'azienda, con autonomia tecnica e amministrativa e idoneità a svolgere una frazione dell'attività imprenditoriale; tale nozione può essere integrata anche dalla contrattazione collettiva.
  • Il sindacato del giudice sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive addotte a fondamento del trasferimento è limitato alla verifica di effettività e di nesso causale con le esigenze aziendali, senza poter sindacare il merito o la convenienza della scelta imprenditoriale.
  • Le ragioni legittimanti il trasferimento possono comprendere anche situazioni di incompatibilità ambientale o conflittualità che incidano negativamente sull'organizzazione dell'impresa, purché si traducano in una disfunzione oggettiva dell'assetto produttivo; in tali casi non è necessario che il datore dimostri la colpa del lavoratore né l'inevitabilità del trasferimento.
  • Nel giudizio di appello non passa in giudicato ogni singola affermazione motivazionale della sentenza di primo grado, ma solo il nucleo decisorio costituito dalla sequenza fatto-norma-effetto giuridico; inoltre il devolutum comprende i punti logicamente connessi alle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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