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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04191/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, L. 257/1992. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l’INPS alle spese. In appello, dopo una precedente fase di legittimità che aveva cassato una prima sentenza per vizi processuali sul contraddittorio, la Corte d’appello in sede di rinvio ha rigettato l’appello dell’INPS ma ha compensato integralmente le spese del "doppio grado di giudizio". Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo spese, con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese in assenza di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, oltre a non aver regolato espressamente le spese del giudizio di legittimità e del rinvio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, essendo il richiamo alla "complessità della vicenda" e al "contrasto esistente nella giurisprudenza di merito" ritenuto meramente assertivo e non idoneo a giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto non coerente e non ragionevole la motivazione con cui la Corte d’appello aveva compensato le spese, perché la vicenda non presentava una reale complessità e la questione giuridica era già da tempo risolta in senso consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre rilevato che il giudice del rinvio, rigettando l’appello dell’INPS, avrebbe dovuto provvedere alla regolamentazione delle spese delle fasi di impugnazione e dell’intero giudizio secondo il principio di soccombenza globale, non potendo limitarsi a un generico riferimento al "doppio grado". La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, affinché provveda a nuova liquidazione/ripartizione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità e del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. 257/1992

    norma base del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, rispetto al quale è stata discussa la decorrenza della prescrizione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti e, nella formulazione applicabile, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    invocato quale fondamento dei vizi di violazione di legge e nullità/motivazione apparente della statuizione sulle spese

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve essere esauriente; la sua mancanza o apparenza determina nullità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il dovere di motivazione

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 435 c.p.c., commi 2 e 3

    richiamato nel precedente giudizio di cassazione che aveva cassato la prima sentenza per violazione dei termini e erronea declaratoria di contumacia

Massime di principio

  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, è legittima solo se sorretta da ragioni coerenti, non illogiche e non erronee, specificamente indicate nella motivazione.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione devono emergere da una motivazione effettiva e non meramente stereotipata; il richiamo generico alla complessità della vicenda o a un contrasto giurisprudenziale di merito non basta se non è riscontrato dal materiale processuale e dal quadro giurisprudenziale rilevante.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice che rigetti l’appello deve regolare le spese delle fasi di impugnazione e dell’intero giudizio secondo il principio della soccombenza globale, senza limitarsi a formule generiche come "doppio grado di giudizio".
  • Ai fini della compensazione delle spese, l’eventuale incertezza giurisprudenziale deve essere concreta e attuale rispetto al momento della lite; se la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, la compensazione non è giustificata.
  • La motivazione sulle spese è nulla quando è solo apparente, cioè quando enuncia ragioni astratte senza un effettivo collegamento con la decisione adottata e con l’esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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