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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3999/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo la nullità del decreto di citazione a giudizio e dei provvedimenti conseguenti per mancato consenso del difensore di ufficio eletto quale domiciliatario, alla luce dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p. (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite). Ha anche censurato la sentenza per non avere verificato l'effettiva instaurazione del rapporto difensivo, ritenendo insufficiente l'elezione di domicilio e la conoscenza del processo da parte dell'imputato; in un secondo momento sono stati depositati motivi nuovi richiamando altra giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha confermato che l'art. 162, comma 4-bis c.p.p. è norma processuale applicabile solo alle elezioni di domicilio effettuate dopo l'entrata in vigore della disposizione, per cui la contestata elezione non rientrava nella disciplina invocata. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente verificato l'effettività del rapporto difensivo sulla base di elementi di fatto (comunicazioni rese dal difensore, assistenza in primo e secondo grado, informazioni fornite all'imputato), non potendosi limitare a richiamare obblighi deontologici. Ha altresì respinto il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 42603/2023 come non pertinente al caso concreto. Per tali ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza e oltraggio è quindi confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    La norma è processuale e si applica solo alle elezioni di domicilio compiute dopo l'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta; non può essere applicata retroattivamente alle elezioni anteriori

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 24

    Norma introduttiva dell'art. 162, comma 4-bis: stabilisce il riferimento temporale per l'applicazione della disposizione processuale

  • Sez. U., sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Giurisprudenza richiamata in tema di notifiche al domiciliatario e valutazione dell'effettività del rapporto difensivo; la Corte ha seguito orientamenti che consentono di accertare la conoscenza del processo con elementi concreti

  • Sez. U., sentenza n. 42603 del 2023

    Decisione che riguarda caso diverso (notifica all'imputato al domicilio eletto presso difensore di ufficio che non accetta l'elezione nella vigenza dell'art. 162, comma 4-bis antecedente al d.lgs. 150/2022); ritenuta non applicabile al caso concreto

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 33567/2021; Sez. 6, n. 21997/2020; Sez. 1, n. 36008/2019 - Paolino)

    Precedenti richiamati a supporto dell'orientamento che valuta l'effettività del rapporto difensivo sulla base di elementi fattuali e del principio di non retroattività dell'art. 162, comma 4-bis

Massime di principio

  • L'art. 162, comma 4-bis c.p.p. è norma processuale e si applica soltanto alle elezioni di domicilio effettuate dopo la sua entrata in vigore: non può essere usata per invalidare notifiche o provvedimenti riferiti a domicili eletti anteriormente
  • La nullità delle notifiche per mancato consenso del difensore domiciliatario va valutata in relazione al momento dell'elezione del domicilio e alla normativa vigente allora
  • Il giudice valuta l'effettività del rapporto difensivo con riferimento a elementi concreti (comunicazioni del difensore, sua presenza e attività, informazioni fornite all'imputato), non limitandosi a formali doveri deontologici
  • In casi analoghi è importante raccogliere e documentare fatti che dimostrino l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (verbali, comunicazioni del difensore, atti compiuti dal difensore), perché tali elementi possono escludere la nullità
  • Le argomentazioni basate su sentenze delle Sezioni Unite devono essere valutate rispetto alla fattispecie concreta e al quadro normativo temporale; non tutte le pronunce sono immediatamente applicabili se il contesto fattuale o temporale differisce

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