Cassazione Civile, Ordinanza n. 01478/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La procedura concorsuale ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel definire il precedente giudizio di legittimità, avrebbe omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dei difensori della controparte, dichiaratisi antistatari. La domanda non è stata formulata come autonomo ricorso per errore materiale, ma come istanza sollecitatoria dell'esercizio del potere officioso di correzione ex art. 391-bis c.p.c. La Corte ha verificato che, nella memoria depositata nel procedimento camerale definito con l'ordinanza da correggere, la distrazione era stata effettivamente richiesta, sicché l'omissione del dispositivo sussisteva. Il procedimento è stato trattato secondo la disciplina camerale vigente dopo la riforma, e la Corte ha ritenuto corrispondente allo strumento correttivo l'integrazione del dispositivo con le parole mancanti.
La decisione
La Corte ha accolto la sollecitazione e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 16705/2024, integrando il dispositivo con la clausola 'con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari'. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa del rito di correzione degli errori materiali e l'assenza di soccombenza ex art. 91 c.p.c. Anche se la controparte partecipi o si opponga, nel procedimento correttivo non si forma una soccombenza idonea a fondare la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
"distrazione delle spese"
La richiesta di distrazione deve essere formulata dalla parte interessata; se omessa nel dispositivo, l'omissione può essere emendata mediante correzione dell'ordinanza.
"può essere chiesta e può essere anche rilevata d'ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo"
La correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere attivata su istanza di parte oppure rilevata d'ufficio, anche senza un autonomo ricorso formale per errore materiale.
Il procedimento di correzione degli errori materiali segue il rito di correzione previsto per i provvedimenti giurisdizionali, applicabile in combinazione con l'art. 391-bis c.p.c.
Dopo la riforma, il procedimento in cassazione si svolge con la forma camerale prevista da questa norma, non più con il previgente art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza, sicché non si può procedere alla liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione, l'omissione di una statuizione già richiesta e dovuta nel dispositivo può essere emendata tramite lo strumento correttivo previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
- L'istanza di correzione non richiede necessariamente un autonomo ricorso formale se la richiesta si risolve nella sollecitazione del potere officioso della Corte di emendare l'errore materiale.
- La distrazione delle spese, quando sia stata tempestivamente domandata dalla parte e omessa nel provvedimento, costituisce omissione emendabile mediante correzione del dispositivo.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è idoneo a determinare soccombenza tra le parti ai fini dell'art. 91 c.p.c.; pertanto, non si liquidano le spese del procedimento.
- Dopo la riforma del d.lgs. n. 149/2022, il rito camerale applicabile al procedimento in cassazione segue l'art. 380-bis.1 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
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