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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47541/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Teresi impugna la conferma della condanna per la violazione dell'art. 220 R.D. 267/1942 (L. fall.), contestando: 1) la non offensività della condotta, poiché il ritardato deposito delle scritture contabili non avrebbe impedito la ricostruzione del patrimonio (la società era, secondo il ricorrente, inattiva nel periodo interessato); 2) la non addebitabilità del ritardo a Teresi, poiché egli avrebbe ricevuto le scritture dal consulente solo il 18 luglio 2017 e le avrebbe depositate il giorno successivo (la Corte territoriale aveva ritenuto che i libri relativi al 2013 fossero stati depositati il 20 luglio 2017, oltre il termine di tre giorni decorrente dalla notifica del fallimento il 29 settembre 2016).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il reato previsto dall'art. 220 sia un reato di mera condotta (omissivo proprio) finalizzato all'esatto adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 16, n. 3, L. fall. e che la mancata tempestività nel deposito sia rilevante anche se la documentazione consente comunque, successivamente, la ricostruzione patrimoniale. La Corte ha inoltre escluso l'esenzione di responsabilità del liquidatore per il fatto che il ritardo sia imputabile al consulente, rilevando che l'obbligo di tenuta e conservazione è dell'amministratore/liquidatore e che sarebbe spettato al ricorrente provare di aver tempestivamente richiesto la documentazione al consulente (cosa non dimostrata). Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 16, n. 3

    il Tribunale, nel dichiarare il fallimento, ordina al fallito il deposito, entro i successivi tre giorni (decorrenti dalla notifica della sentenza) dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori

    Stabilisce un obbligo perentorio e tempestivo di deposito delle scritture contabili a carico del fallito (o del suo liquidatore), finalizzato alle esigenze urgenti della curatela; il termine breve giustifica la rilevanza penale del ritardo.

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 220

    sanziona la violazione dell'obbligo imposto dall'art. 16, n. 3

    Si configura come reato di mera condotta (omissivo proprio) la cui consumazione è nell'inadempimento dell'obbligo di legge; non è necessario che il ritardo abbia effettivamente pregiudicato la ricostruzione patrimoniale.

  • Art. 33 I. fall. (richiamato nella sentenza; oggi art. 130 CCI)

    attività urgenti imposte al curatore (redazione della relazione, adempimenti connessi alla custodia e amministrazione dei beni, valutazioni su revocatorie e gestione dei rapporti pendenti)

    Motiva la necessità del termine breve previsto dall'art. 16 n. 3, giustificando la rilevanza pubblicistica e penale del tempestivo deposito della documentazione da parte del fallito.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 220 R.D. 267/1942 è formale: il mero ritardo nel deposito delle scritture contabili entro il termine di legge è penalmente rilevante indipendentemente dall'effettivo pregiudizio alla ricostruzione patrimoniale.
  • Il termine dei tre giorni previsto dall'art. 16, n. 3, è perentorio e giustificato da esigenze urgenti della curatela; pertanto la tempestività è essenziale.
  • La responsabilità grava sull'amministratore o sul liquidatore anche quando il ritardo derivi da un consulente esterno: è onere del soggetto obbligato dimostrare di aver richiesto tempestivamente la documentazione e di aver subito un impedimento non dipendente dalla propria volontà.
  • In assenza di idonea prova (es. comunicazioni, richieste formali, ricevute) dell'aver sollecitato il consulente, l'argomentazione difensiva basata sul ritardo del consulente non è sufficiente ad esonerare dalla responsabilità.
  • In casi analoghi è consigliabile documentare immediatamente le richieste di consegna delle scritture (PEC, raccomandate, notule), depositare quanto disponibile e, se necessario, chiedere al giudice pronunce integrative o tempi supplementari prima della scadenza per evitare responsabilità penali.
  • La situazione di inattività della società non esclude la rilevanza penale del ritardo nel deposito delle scritture contabili.

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