Sentenza n. 104/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione: a) della Disposizione Dirigenziale del Settore Antiabusivismo Edilizio n.-OMISSIS- del 28.11.23, nella parte in cui, ai sensi dell''''art. 35 DPR 380/01, diffida la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 (sessanta) giorni, ordinandole contestualmente di procedere, trascorso tale termine, alla demolizione in danno delle opere ivi elencate; b) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 28.11.23, nella parte in cui, ai sensi dell''''art. 35 DPR 380/01, diffida la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 (sessanta) giorni, ordinandole contestualmente di procedere, trascorso tale termine, alla demolizione delle opere ivi elencate; d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi comprese le istruttorie del responsabile del procedimento (di cui la ricorrente ignora estremi e contenuto) richiamate nelle Disposizioni sub lett. a) e b).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due disposizioni dirigenziali del 28 novembre 2023, adottate ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, recanti diffida al ripristino e ordine di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due ordini comunali di ripristino e demolizione, sostenendo che le opere ivi individuate erano già state demolite o regolarizzate prima dell'adozione dei provvedimenti. Ha dedotto la nullità degli ordini per inesistenza materiale dell'oggetto e, comunque, la loro illegittimità per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti, lamentando che il Comune avesse utilizzato gli accertamenti del 2017 senza verificare adeguatamente lo stato dei luoghi nel periodo successivo. La ricorrente ha richiamato la disposizione del 4 settembre 2018, i provvedimenti di archiviazione penale e gli accertamenti asseritamente attestanti l'avvenuto ripristino, chiedendo in subordine una consulenza tecnica o una verificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto superflua la richiesta di CTU o verificazione, poiché il Comune aveva prodotto la relazione del sopralluogo congiunto del 10 settembre 2025, ritenuta idonea a documentare lo stato dei luoghi. Quanto alla prima disposizione, relativa a un manufatto in sopraelevazione di circa 350 mq, il Collegio ha accertato che l'opera era stata demolita già prima dell'ordine del 2023: la circostanza risultava confermata dal Comune e da una nota della Soprintendenza, che richiamava un verbale del maggio 2017 attestante l'avvenuta demolizione. L'ordine è stato quindi considerato nullo per inesistenza materiale dell'oggetto; il successivo corretto richiamo all'art. 35 d.P.R. 380/2001 non poteva sanare tale vizio. Quanto alla seconda disposizione, il TAR ha invece ritenuto comprovata, sulla base della documentazione e della complessa istruttoria comunale culminata nel sopralluogo del 10 settembre 2025, la persistente esistenza di numerose altre opere abusive, tra cui ampliamenti, pensiline, modifiche dei prospetti, frangisole, pavimentazioni e pannellature. Tali opere non coincidevano con quelle già rimosse o con quelle oggetto dei precedenti accertamenti penali e non erano state efficacemente contestate dalla ricorrente. La seconda ordinanza è stata pertanto mantenuta. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
La disposizione è il parametro applicabile agli interventi edilizi abusivi realizzati su suoli di proprietà di enti pubblici; il suo corretto richiamo non può tuttavia sanare un ordine di demolizione privo di oggetto perché riferito a un manufatto già demolito.
Il Comune aveva inizialmente utilizzato tale disposizione per ordinare la demolizione, ma ne ha poi rilevato l'erronea applicazione in ragione della natura pubblica dell'area.
Anche tale disposizione era stata inizialmente richiamata dal Comune, ma è stata successivamente sostituita dal parametro dell'art. 35 d.P.R. 380/2001.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
È richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata nel 2018 dopo la comunicazione del ripristino dello stato dei luoghi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione o di ripristino è nullo quando, al momento della sua adozione, ha per oggetto un manufatto materialmente inesistente perché già demolito; il corretto inquadramento normativo del potere esercitato non può sanare l'inesistenza dell'oggetto del provvedimento.
- La legittimità di un ordine repressivo edilizio deve essere valutata con riferimento all'effettiva situazione dei luoghi esistente al momento della sua adozione; l'amministrazione deve quindi verificare se le opere precedentemente contestate siano state demolite o regolarizzate.
- L'accertamento successivo dello stato dei luoghi può essere valorizzato dal giudice quando documenta la persistente esistenza delle opere sanzionate e si inserisce in una complessa istruttoria amministrativa; in tal caso, la contestazione generica dell'interessato non è sufficiente a superare le risultanze dell'accertamento.
- La demolizione o l'eventuale regolarizzazione di alcune opere non rende illegittimo un distinto ordine riferito ad altri manufatti abusivi, quando sia dimostrato che questi ultimi sono ancora esistenti e non coincidono con le opere già rimosse o sanate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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