Sentenza del 10/02/2022 n. 1173 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
accertamento - studio di settore - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'onere di spiegare e documentare le ragioni dello scostamento grava sul contribuente; non essendo state fornite spiegazioni e documenti idonei e specifici, l'accertamento è stato confermato. È però sottolineato che, qualora il contribuente produca elementi concreti e verificabili che giustifichino lo scostamento, l'Amministrazione deve riconsiderare la determinazione dei ricavi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento basato su studio di settore per scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e i ricavi stimati dallo studio; la questione centrale è l'onere della prova riguardo alle cause dello scostamento, dato che gli standard si fondano su elementi contabili e fattivi indicati dal contribuente stesso.
Norme richiamate
Art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. 600/1973
La norma è interpretata nel senso che, quando l'Amministrazione utilizza presunzioni o studi di settore per determinare il reddito, l'onere di allegare elementi contrari e spiegazioni dettagliate sul disallineamento grava sul contribuente; una mera contestazione generica non è sufficiente a far venir meno la presunzione derivante dallo studio.
Massime di principio
- Lo studio di settore produce una presunzione relativa: tocca al contribuente fornire prove e spiegazioni specifiche per contrastarne gli effetti.
- La prova del contribuente deve essere documentale e riferita ai singoli elementi che compongono lo standard (es. fatture, registri, contratti, documentazione di periodi di inattività o eventi straordinari).
- Dichiarazioni generiche o non quantificate non bastano; servono dati concreti che spieghino lo scostamento (es. motivo, durata e impatto economico dell'evento).
- Se il contribuente fornisce spiegazioni convincenti e verificabili, l'Amministrazione è tenuta a rivedere l'accertamento e a motivare eventuali ulteriori rettifiche.
- È fondamentale produrre le evidenze durante il contraddittorio: la mancata produzione documentale rende più probabile la conferma dell'accertamento.
- In contenzioso è efficace contestare i singoli parametri e le assunzioni operative dello studio piuttosto che limitarsi a negarne l'idoneità in termini generali.
- L'onere probatorio resta in capo al contribuente salvo che l'Amministrazione abbia commesso errori formali, di calcolo o di interpretazione facilmente dimostrabili.
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