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Sentenza

Sentenza del 10/02/2022 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Oristano

Atto contestazione - Delega di firma - Ordine di servizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente deduceva la nullità/annullabilità dell'atto di contestazione perché sottoscritto da un funzionario delegato mediante ordine di servizio che indicava solo la qualifica dell'impiegato; contestava l'assenza di una delega nominativa e dell'indicazione della durata della delega

La decisione

il giudice ha ritenuto legittima l'azione amministrativa: la sottoscrizione dell'atto di contestazione da parte di un funzionario della carriera direttiva delegato dal dirigente è valida anche se la delega è conferita tramite ordine di servizio che individua l'impiegato tramite la qualifica. Non è richiesta la delega nominativa né l'indicazione della durata quando si tratta di mera delega di firma; è sufficiente l'indicazione del limite oggettivo della delega (anche mediante richiamo a precedenti deleghe esplicitamente indicate). La decisione distingue chiaramente delega di firma da delega di funzioni, ritenendo che per la prima valgano requisiti meno stringenti

Norme richiamate

  • principio giurisprudenziale sulla delega di firma nell'amministrazione pubblica

    La delega di firma può essere conferita con ordine di servizio che individua l'incaricato per qualifica e deve essere valutata nei suoi limiti oggettivi; non richiede necessariamente individuazione nominativa o indicazione temporale quando non sono trasferite funzioni autonome

  • ordine di servizio come strumento di delega interna

    L'ordine di servizio è idoneo a manifestare la volontà del dirigente di delegare la firma a un soggetto individuato per qualifica, purché emerga in modo chiaro il perimetro della delega

Massime di principio

  • Un atto di contestazione sottoscritto da un funzionario per delega è valido anche se la delega è data mediante ordine di servizio che indica solo la qualifica dell'incaricato
  • Non è sempre necessaria una delega nominativa o l'indicazione della durata quando si tratta di delega di firma e non di trasferimento di funzioni
  • Occorre verificare che l'ordine di servizio o il riferimento a precedenti deleghe indichi i limiti oggettivi della delega; in loro assenza la validità può essere dubbia
  • Se la delega comporta attribuzione di poteri sostanziali o autonoma responsabilità (delega di funzioni), la forma e i contenuti della delega devono essere più dettagliati e specifici, per evitare vizi
  • In caso di contestazione, il ricorrente dovrebbe chiedere l'esibizione delle deleghe richiamate o dei precedenti provvedimenti da cui emergano i limiti oggettivi della delega

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