Sentenza del 10/02/2022 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Oristano
Atto contestazione - Delega di firma - Ordine di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduceva la nullità/annullabilità dell'atto di contestazione perché sottoscritto da un funzionario delegato mediante ordine di servizio che indicava solo la qualifica dell'impiegato; contestava l'assenza di una delega nominativa e dell'indicazione della durata della delega
La decisione
il giudice ha ritenuto legittima l'azione amministrativa: la sottoscrizione dell'atto di contestazione da parte di un funzionario della carriera direttiva delegato dal dirigente è valida anche se la delega è conferita tramite ordine di servizio che individua l'impiegato tramite la qualifica. Non è richiesta la delega nominativa né l'indicazione della durata quando si tratta di mera delega di firma; è sufficiente l'indicazione del limite oggettivo della delega (anche mediante richiamo a precedenti deleghe esplicitamente indicate). La decisione distingue chiaramente delega di firma da delega di funzioni, ritenendo che per la prima valgano requisiti meno stringenti
Norme richiamate
principio giurisprudenziale sulla delega di firma nell'amministrazione pubblica
La delega di firma può essere conferita con ordine di servizio che individua l'incaricato per qualifica e deve essere valutata nei suoi limiti oggettivi; non richiede necessariamente individuazione nominativa o indicazione temporale quando non sono trasferite funzioni autonome
ordine di servizio come strumento di delega interna
L'ordine di servizio è idoneo a manifestare la volontà del dirigente di delegare la firma a un soggetto individuato per qualifica, purché emerga in modo chiaro il perimetro della delega
Massime di principio
- Un atto di contestazione sottoscritto da un funzionario per delega è valido anche se la delega è data mediante ordine di servizio che indica solo la qualifica dell'incaricato
- Non è sempre necessaria una delega nominativa o l'indicazione della durata quando si tratta di delega di firma e non di trasferimento di funzioni
- Occorre verificare che l'ordine di servizio o il riferimento a precedenti deleghe indichi i limiti oggettivi della delega; in loro assenza la validità può essere dubbia
- Se la delega comporta attribuzione di poteri sostanziali o autonoma responsabilità (delega di funzioni), la forma e i contenuti della delega devono essere più dettagliati e specifici, per evitare vizi
- In caso di contestazione, il ricorrente dovrebbe chiedere l'esibizione delle deleghe richiamate o dei precedenti provvedimenti da cui emergano i limiti oggettivi della delega
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