Sentenza del 10/02/2022 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento analitico induttivo - studi di settore - onere della prova del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un accertamento analitico-induttivo basato sulle risultanze degli studi di settore: il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento e sosteneva di aver prodotto elementi che giustificavano un reddito inferiore rispetto a quello determinato dalla procedura standardizzata
La decisione
la Corte di Cassazione (ord. 41943/2021, materia IRES) ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sugli studi di settore e ha stabilito che, essendo stato instaurato il contraddittorio endoprocedimentale, grava sul contribuente l'onere di provare e documentare circostanze di fatto che giustifichino un reddito inferiore rispetto a quello risultante dalla procedura di accertamento; di conseguenza l'accertamento è stato confermato
Norme richiamate
studi di settore / accertamento analitico-induttivo
la Corte ha ritenuto che l'utilizzo degli studi di settore quale base per un accertamento analitico-induttivo è legittimo e produce presunzioni cui il contribuente deve far fronte qualora abbia partecipato al contraddittorio endoprocedimentale
contraddittorio endoprocedimentale (principio procedurale)
il contraddittorio dà al contribuente l'opportunità di esporre e documentare elementi contrari all'accertamento; una volta esperito, l'onere di fornire la prova di circostanze che giustifichino un reddito inferiore grava sul contribuente
Massime di principio
- Se l'amministrazione procede ad accertamento analitico-induttivo basato sugli studi di settore e ha svolto il contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente deve fornire prove e documentazione specifica per dimostrare un reddito inferiore; l'assenza di tali prove rende legittimo l'accertamento
- Il contribuente deve contestare non con affermazioni generiche ma con elementi concreti i parametri degli studi di settore (es. caratteristiche produttive, costi effettivi, fattori locali o temporanei che incidono sull'attività)
- Durante il contraddittorio è essenziale produrre registri contabili, fatture, contratti, perizie o altra documentazione probatoria che giustifichi scostamenti rispetto ai coefficienti o parametri utilizzati dagli studi di settore
- In sede di giudizio tributario la mancata dimostrazione delle circostanze eccezionali o delle specificità aziendali tende a determinare la conferma dell'accertamento
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe, prima della contestazione formale, verificare i parametri applicati e preparare elementi probatori mirati e, se necessario, consulenze tecniche che argomentino le ragioni dello scostamento
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