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Sentenza

Sentenza del 10/02/2022 n. 229 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni per atti finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio - Accordi di natura meramente speculativa - Applicazione dell'agevolazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia ha disconosciuto l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 20 L. 10/1977 (imposta di registro in misura fissa; esenzione imposte ipotecaria e catastale) applicata in sede di autoliquidazione alla cessione di un complesso immobiliare adibito a sede scolastica. I ricorrenti sostenevano la spettanza dell'agevolazione in quanto la cessione si inseriva in un più ampio programma di trasformazione urbanistica; l'Ufficio ha ritenuto invece che l'operazione fosse di natura prevalentemente privatistica e speculativa e ha recuperato l'imposta con aliquota percentuale e le imposte ipo-catastali fisse.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello riformando in senso confermativo la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile come nuovo il motivo processuale relativo alla presunta nullità dell'avviso per vizi di notifica, ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse sufficientemente motivato (consentendo il diritto di difesa) e, sostanzialmente, ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione di cui all'art. 20 L. 10/77 alla cessione in questione perché l'operazione era un normale contratto di compravendita con finalità private/speculative e non un atto funzionale, privo di scopo speculativo, alla trasformazione urbanistica nell'interesse collettivo. Compensate le spese.

Norme richiamate

  • art. 20, Legge 28 gennaio 1977, n. 10

    Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'art. 32 secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    L'agevolazione si applica solo agli atti direttamente finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia in senso pubblicistico, realizzati senza scopi speculativi e nell'ambito di convenzioni/accordi che perseguono l'interesse collettivo.

  • art. 1, comma 88, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (modifica art.20 L.10/77)

    Il trattamento tributario di favore ... si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi

    L'estensione ai rapporti tra privati e pubblici non elimina il requisito del fine pubblicistico: anche gli atti 'preordinati' devono concretamente perseguire una trasformazione urbanistica pubblica e non essere meri trasferimenti negoziali con finalità individualistiche.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma

    Regime previsto come riferimento per il trattamento agevolato

    Richiamato dall'art.20 come disciplina di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzioni ipotecarie/catastali) per gli atti di cui alla L.10/77.

  • Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 (art. 1 e aliquote)

    Applicabile l'aliquota percentuale del 9% per le compravendite ordinarie

    In mancanza dei presupposti per l'agevolazione art.20, l'Agenzia ha correttamente preteso l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 9% e il recupero delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

  • D.Lgs. 2 luglio 1990, n. 320 / D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 57

    Nel giudizio d'appello ... non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio

    Vieta l'introduzione in appello di nuovi motivi che amplino l'oggetto della controversia: il rilievo sulla presunta nullità dell'avviso per vizi di notifica è stato dichiarato inammissibile come motivo nuovo.

  • Costituzione art. 24 / Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) art. 7, comma 1

    Diritto di difesa in materia tributaria e obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria

    L'avviso di liquidazione deve fornire elementi essenziali tali da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi; la qualificazione quale imposta principale o complementare è irrilevante se l'avviso espone le ragioni della pretesa.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter

    Norma riferita alle modalità di notificazione degli atti tributari (richiamata dall'appellante)

    Il vizio evocato dagli appellanti relativo ai termini/forme di notifica è stato ritenuto nuovo e dunque inammissibile in appello; non è stato invece esaminato nel merito.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13626/2018 e Cass. n. 9008/2017 richiamate)

    Principi su controllo dell'autoliquidazione e sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha affermato che il controllo dell'Amministrazione sull'autoliquidazione è di natura sostanziale e che l'avviso è tempestato se pone il contribuente in condizione di conoscere elementi essenziali della pretesa: pertanto la mancata etichettatura come imposta principale/compl. non inficia il diritto di difesa se la motivazione è idonea.

Massime di principio

  • L'agevolazione art.20 L.10/77 si applica soltanto agli atti che siano effettivamente parte di convenzioni/accordi volti alla trasformazione urbanistica pubblica e non a semplici trasferimenti privatistici di immobili.
  • L'estensione prevista dal comma 88 della L.205/2017 non vale a concedere il beneficio a qualsiasi atto 'preordinato' se manca un concreto vincolo o obbligo di attuazione di opere urbanistiche nell'interesse collettivo.
  • Operazioni in cui il privato acquista per espandere la propria attività o in cui l'ente pubblico aliena per reperire liquidità, senza impegni concreti per opere di urbanizzazione, non rientrano nel regime agevolato.
  • Per poter beneficiare dell'agevolazione è utile documentare patti, convenzioni o obblighi specifici (es. cessioni gratuite di aree, obblighi di esecuzione opere di urbanizzazione, vincoli di lottizzazione) che colleghino direttamente la cessione alla trasformazione territoriale.
  • Sul piano processuale, non è possibile introdurre nuovi motivi in appello che modifichino l'oggetto del giudizio: eccezioni di nullità dell'avviso per vizi di notifica devono essere dedotte tempestivamente in primo grado o nei termini previsti dalle norme processuali.
  • L'avviso di liquidazione è valido se fornisce gli elementi essenziali della pretesa, anche se non specifica la natura principale o complementare dell'imposta; ciò non compromette il diritto di difesa del contribuente.
  • In contenziosi simili, la prova documentale dell'esistenza di obblighi di attuazione e della mancanza di scopi speculativi è decisiva: accordi programmatici generici o dichiarazioni di potenziale sviluppo economico non sono sufficienti per ottenere l'agevolazione.

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