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Sentenza

Sentenza del 10/02/2022 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Viterbo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento per maggior reddito complessivo 2015 pari a €357.112,04: 1) €27.200 qualificati dall'Ufficio come sopravvenienza attiva derivante da rinuncia di credito (l'Amministrazione contesta che non si tratti di finanziamento soci perché non iscritto in bilancio né approvato in assemblea); 2) €329.912,04 contestati come ricavi non fatturati derivanti da iscrizioni nei mastrini di debiti di clienti per ricevute/effetti non incassati, che l'Ufficio ritiene non adeguatamente documentati e quindi assimilabili a ricavi non dichiarati. La ricorrente ha sostenuto che i €27.200 sono rappresentati da un titolo di credito rilasciato dal socio e che i €329.912,04 sono semplici reiscrizioni di importi dovuti da clienti, non ricavi.

La decisione

Ricorso rigettato. Sul primo punto la Commissione ha ritenuto che non esistono elementi certi a dimostrazione della natura di finanziamento soci: mancavano delibere assembleari e iscrizione in bilancio, la prova prodotta (fotocopia di titolo di credito privo di bollo e successiva rinuncia) è insufficiente e la somma è stata qualificata come sopravvenienza attiva tassabile. Sul secondo punto la ricorrente non ha fornito la prova analitica richiesta (abbinamento documentale tra le partite iscritte nei mastrini e le fatture sottostanti), per cui è stata confermata l'imputazione a ricavi non dichiarati; la Commissione ha richiamato il rigoroso onere della prova a carico del contribuente e la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità è inattendibile. L'atto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 32; art. 39, primo comma, lett. d)

    art. 32: presunzione a carico del contribuente circa movimentazioni bancarie imputabili a ricavi; art. 39 lett. d): legittimità dell'accertamento analitico induttivo in presenza di contabilità inattendibile.

  • Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 6104 del 01/03/2019

    Per qualificare come finanziamento soci un versamento del socio a s.r.l. è determinante che l'operazione sia contabilizzata nel bilancio, che la qualifica renda opponibile ai terzi e all'Erario.

  • Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015

    Conferma l'onere rigoroso del contribuente di fornire prova analitica della riferibilità di ciascuna movimentazione bancaria alle operazioni dichiarate per superare le presunzioni fiscali.

  • Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013

    Richiamata in tema di onere probatorio e presunzioni nell'accertamento dei redditi d'impresa.

  • Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24278 del 14/11/2014

    Valorizzazione della circostanza della parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili quale elemento a favore dell'accertamento.

  • Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014

    Conferma che, in caso di contabilità complessivamente inattendibile, l'Amministrazione può inferire maggiori ricavi o minori costi sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • Cass. Civ. Sez. 5, Sentenze n. 14068/2014 e n. 24426/2013

    Sentenze n. 14068/2014; n. 24426/2013

    Ulteriori conferme giurisprudenziali sulla possibilità di accertamento induttivo e sugli oneri probatori del contribuente.

Massime di principio

  • Perché un versamento del socio sia qualificato come finanziamento soci e non come provento tassabile è necessario che risulti chiaramente contabilizzato in bilancio e, se richiesto, supportato da delibera assembleare: la semplice produzione di un titolo di credito interno o di assegni non è sufficiente.
  • Le risultanze dei mastrini/interne scritture contabili non sono di per sé idonee a giustificare la natura delle partite: il contribuente deve fornire prova analitica e documentale dell'abbinamento tra poste iscritte e fatture o causali che ne giustifichino l'estraneità a ricavi imponibili.
  • L'onere probatorio gravante sul contribuente è rigoroso: per superare le presunzioni fiscali occorre prova specifica e analitica per singola movimentazione, non argomentazioni generiche o autodichiarazioni.
  • Se la contabilità è considerata complessivamente inattendibile, l'Amministrazione può utilizzare il metodo analitico-induttivo e fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • L'atto di accertamento che indichi fondamenti logici e fonti delle valutazioni (calcoli, atti presupposti, motivazione) è normalmente considerato adeguatamente motivato e resistente alla censura per vizio di motivazione.

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