Sentenza del 10/02/2022 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Viterbo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento per maggior reddito complessivo 2015 pari a €357.112,04: 1) €27.200 qualificati dall'Ufficio come sopravvenienza attiva derivante da rinuncia di credito (l'Amministrazione contesta che non si tratti di finanziamento soci perché non iscritto in bilancio né approvato in assemblea); 2) €329.912,04 contestati come ricavi non fatturati derivanti da iscrizioni nei mastrini di debiti di clienti per ricevute/effetti non incassati, che l'Ufficio ritiene non adeguatamente documentati e quindi assimilabili a ricavi non dichiarati. La ricorrente ha sostenuto che i €27.200 sono rappresentati da un titolo di credito rilasciato dal socio e che i €329.912,04 sono semplici reiscrizioni di importi dovuti da clienti, non ricavi.
La decisione
Ricorso rigettato. Sul primo punto la Commissione ha ritenuto che non esistono elementi certi a dimostrazione della natura di finanziamento soci: mancavano delibere assembleari e iscrizione in bilancio, la prova prodotta (fotocopia di titolo di credito privo di bollo e successiva rinuncia) è insufficiente e la somma è stata qualificata come sopravvenienza attiva tassabile. Sul secondo punto la ricorrente non ha fornito la prova analitica richiesta (abbinamento documentale tra le partite iscritte nei mastrini e le fatture sottostanti), per cui è stata confermata l'imputazione a ricavi non dichiarati; la Commissione ha richiamato il rigoroso onere della prova a carico del contribuente e la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità è inattendibile. L'atto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €500 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 32; art. 39, primo comma, lett. d)
art. 32: presunzione a carico del contribuente circa movimentazioni bancarie imputabili a ricavi; art. 39 lett. d): legittimità dell'accertamento analitico induttivo in presenza di contabilità inattendibile.
Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 6104 del 01/03/2019
Per qualificare come finanziamento soci un versamento del socio a s.r.l. è determinante che l'operazione sia contabilizzata nel bilancio, che la qualifica renda opponibile ai terzi e all'Erario.
Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015
Conferma l'onere rigoroso del contribuente di fornire prova analitica della riferibilità di ciascuna movimentazione bancaria alle operazioni dichiarate per superare le presunzioni fiscali.
Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013
Richiamata in tema di onere probatorio e presunzioni nell'accertamento dei redditi d'impresa.
Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24278 del 14/11/2014
Valorizzazione della circostanza della parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili quale elemento a favore dell'accertamento.
Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014
Conferma che, in caso di contabilità complessivamente inattendibile, l'Amministrazione può inferire maggiori ricavi o minori costi sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
Cass. Civ. Sez. 5, Sentenze n. 14068/2014 e n. 24426/2013
Sentenze n. 14068/2014; n. 24426/2013
Ulteriori conferme giurisprudenziali sulla possibilità di accertamento induttivo e sugli oneri probatori del contribuente.
Massime di principio
- Perché un versamento del socio sia qualificato come finanziamento soci e non come provento tassabile è necessario che risulti chiaramente contabilizzato in bilancio e, se richiesto, supportato da delibera assembleare: la semplice produzione di un titolo di credito interno o di assegni non è sufficiente.
- Le risultanze dei mastrini/interne scritture contabili non sono di per sé idonee a giustificare la natura delle partite: il contribuente deve fornire prova analitica e documentale dell'abbinamento tra poste iscritte e fatture o causali che ne giustifichino l'estraneità a ricavi imponibili.
- L'onere probatorio gravante sul contribuente è rigoroso: per superare le presunzioni fiscali occorre prova specifica e analitica per singola movimentazione, non argomentazioni generiche o autodichiarazioni.
- Se la contabilità è considerata complessivamente inattendibile, l'Amministrazione può utilizzare il metodo analitico-induttivo e fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- L'atto di accertamento che indichi fondamenti logici e fonti delle valutazioni (calcoli, atti presupposti, motivazione) è normalmente considerato adeguatamente motivato e resistente alla censura per vizio di motivazione.
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