Cassazione Penale, Sentenza n. 12645/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), frode nell'esercizio del commercio in forma tentata (artt. 56 e 515 c.p.) e falso (art. 474 c.p.). Le censure contestavano: mancata prova dell'elemento psicologico della ricettazione (sosteneva di non essere consapevole della contraffazione, non avendo ricevuto materialmente le merci); carenza degli atti idonei a configurare il tentativo di frode (si era limitato a ordinare le merci, senza disponibilità materiale); travisamento delle prove relative alla documentazione doganale e alle dichiarazioni della polizia giudiziaria; infine, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e critica alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici o reiterativi e privi di confronto critico con la motivazione della Corte territoriale, che aveva analiticamente motivato la carenza della documentazione probatoria sulla provenienza lecita delle merci e la sussistenza dell'elemento soggettivo. Ha inoltre confermato che l'acquisto (divenuto proprietà) può integrare la "ricezione" ai fini della ricettazione anche in assenza della consegna materiale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la negazione delle attenuanti generiche è motivata in relazione all'entità e alla gravità dei fatti e all'insufficienza dell'elemento dell'incensuratezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al reato di falso: la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di merci contraffatte sulla base delle risultanze probatorie e delle dichiarazioni di funzionari qualificati
Il reato di frode nell'esercizio del commercio è stato ritenuto nella forma tentata; la Corte ha ritenuto sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di prodotti di provenienza o qualità diversa da quella dichiarata, anche se l'evento non si è realizzato per sequestro delle merci
Applicato al reato di ricettazione: la Corte ha ribadito che la prova dell'elemento soggettivo può emergere anche da elementi indiretti (es. carenza o inadeguatezza della documentazione di accompagnamento) e che l'acquisto può integrare la "ricezione" anche se la consegna materiale non è avvenuta
Richiamato in relazione alla forma tentata del reato di frode nell'esercizio del commercio
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego, motivato sulla gravità e ampiezza dei fatti e sull'insufficienza degli elementi favorevoli
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro per valutare l'aspecificità del motivo di impugnazione che non confronta criticamente la motivazione impugnata
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di irrogare ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione la consapevolezza della provenienza illecita può essere provata anche con elementi indiretti: la mancanza o l'inadeguatezza della documentazione che attesti la provenienza lecita è un indizio rilevante.
- L'acquisto che fa sorgere la titolarità/proprietà delle merci può integrare la "ricezione" ai fini della ricettazione anche se non è avvenuta la consegna materiale.
- Il tentativo di frode nell'esercizio del commercio può considerarsi configurato quando vi sia destinazione alla vendita di prodotti con indicazioni false sulla provenienza/qualità, anche se l'immissione nel mercato è impedita da un sequestro intervenuto per cause estranee alla volontà dell'agente.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione di merito; censure generiche o che reiterano quanto già valutato sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Le dichiarazioni di funzionari tecnicamente qualificati (es. finanzieri, doganieri) possono validamente contribuire alla prova della contraffazione e della natura illecita delle merci.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce motivazione adeguata circa la gravità del fatto e l'insufficienza degli elementi favorevoli; non è necessario elencare tutte le circostanze favorevoli purché quelle decisive siano considerate.
- Un ricorso manifestamente inammissibile o aspecifico può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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