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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10703/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. La decisione di merito si era fondata sulla ritenuta pericolosità del soggetto, desunta dai precedenti penali e dai più recenti carichi pendenti, ritenuti sintomatici di una indole violenta e aggressiva. In ricorso si contestava tale valutazione, prospettando una diversa lettura dei dati di fatto e lamentando la violazione dell'art. 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354 del 1975; la censura, però, riguardava una misura alternativa diversa da quella in concreto richiesta al Tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata e mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stata ritenuta inconferente anche la doglianza relativa all'art. 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354 del 1975, poiché riferita a una diversa misura alternativa non richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354 del 1975

    La disposizione viene richiamata come norma relativa alla detenzione domiciliare nei casi di differimento di pena; la censura fondata su di essa è stata ritenuta inconferente perché riferita a una misura non oggetto della richiesta esaminata dal tribunale di sorveglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La valutazione sulla pericolosità del condannato, quando sorretta da precedenti penali e carichi pendenti indicativi di una personalità violenta o aggressiva, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
  • Le censure basate su una disposizione relativa a una misura alternativa diversa da quella effettivamente richiesta sono inconferenti e non possono fondare l'annullamento del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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