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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24084/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva rideterminato la durata delle pene accessorie e confermato le condanne per plurime condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Le difese denunciarono principalmente la mancata rinnovazione dell'istruttoria in presenza di un elemento nuovo e decisivo: le dichiarazioni confessorie scritte del coimputato Giuseppe Catapano del 19.10.2018 (rese in altro procedimento), nonché la mancata acquisizione della sentenza n.590/2018 del GUP di Padova e di interrogatori di Catapano in sede di indagini. Si sosteneva che tali atti potevano dimostrare che Catapano era l'ideatore unico del sistema illecito e che i ricorrenti erano vittime anziché concorrenti, con conseguenti profili di erronea valutazione del dolo e della causalità rispetto al fallimento, e di eccessiva dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati sul profilo processuale: ha accolto il motivo preliminare relativo alla formazione della prova, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte d'Appello nel rigetto delle istanze di rinnovazione/integrazione istruttoria e nell'esclusione dell'acquisizione degli atti provenienti dall'altro procedimento. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame, con assorbimento consequenziale degli altri motivi di censura.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (I.fall.)

    Richiamato in relazione alla determinazione delle pene accessorie connesse alle condanne per bancarotta.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte sottolinea il dovere del giudice d'appello di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione (deroga al principio dispositivo) e la necessità di motivazione specifica se si rifiuta la rinnovazione istruttoria.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    I verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento possono essere utilizzati nei confronti dell'imputato che vi consenta; il giudice deve valutare correttamente la loro acquisibilità e valore probatorio.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Il principio dispositivo non è assoluto: in appello subisce la deroga prevista dall'art. 603 che legittima l'integrazione istruttoria d'ufficio.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Il giudice che si avvale di elementi acquisiti in altri procedimenti deve sottoporli ad autonoma valutazione critica.

Massime di principio

  • Se in appello emergono elementi nuovi e potenzialmente decisivi (es. dichiarazioni confessorie rese in altro procedimento), il giudice d'appello ha il dovere, ex art. 603 c.p.p., di valutare la necessità di rinnovare o integrare l'istruttoria, anche d'ufficio.
  • Il rifiuto di integrare la prova in appello richiede motivazione specifica; la mera affermazione che la prova poteva essere richiesta prima dalla difesa non è sufficiente e può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
  • Le dichiarazioni rese in procedimenti diversi e le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite come documenti e utilizzate, pur con valore probatorio limitato; il giudice deve comunque procedere a una autonoma valutazione critica di tali elementi.
  • Un vizio nella formazione della prova è di natura preliminare e può assorbire altri temi di merito (responsabilità, dolo, dosimetria), obbligando a un nuovo esame del fatto e delle pene se il giudice di merito non ha correttamente formato il fascio probatorio.
  • Quando emerge la possibilità che il fatto sia stato determinato da un terzo ideatore del meccanismo illecito, occorre verificare il nesso causale tra le condotte dell'imputato e l'evento fallimentare; l'assenza di tale nesso può escludere il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta.
  • In caso di annullamento con rinvio per carenze istruttorie, la Corte territoriale chiamata al nuovo esame deve acquisire gli atti rilevanti (compresi quelli provenienti da altri procedimenti) e, se necessario, disporre ulteriori mezzi di prova per garantire il rispetto del principio di non colpevolezza e del giusto processo.

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