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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 2034 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnazioni - Memoria e documenti prodotti tardivamente in primo grado - Inserimento degli stessi nel fascicolo di parte - Utilizzabilità in grado di appello - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzabilità in appello di una memoria e di documenti prodotti tardivamente nel giudizio di primo grado, ma comunque inseriti nel fascicolo processuale di parte e acquisiti agli atti. La questione era stabilire se tali documenti potessero essere utilizzati dal giudice d'appello quando fossero stati nuovamente prodotti, in secondo grado, entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La produzione è stata ritenuta utilizzabile in grado di appello. Il giudice di secondo grado può fondare la propria decisione sulla memoria e sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché questi siano stati acquisiti al fascicolo processuale e siano stati tempestivamente e ritualmente prodotti in appello entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza. Il principio è conforme a Cass. civ., Sez. V, 24 febbraio 2015, n. 3661.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza

    La norma consente il deposito tempestivo di memorie e documenti entro il termine previsto; quando i documenti già presenti nel fascicolo di primo grado vengono ritualmente prodotti entro tale termine in appello, il giudice può utilizzarli ai fini della decisione.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3661

    La giurisprudenza ammette l'utilizzazione in appello di memorie e documenti tardivi in primo grado se acquisiti al fascicolo processuale e nuovamente prodotti in appello nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge.

Massime di principio

  • La tardività della produzione in primo grado non comporta necessariamente l'inutilizzabilità definitiva del documento.
  • Se il documento è stato comunque acquisito al fascicolo processuale, può essere valorizzato in appello quando venga ritualmente e tempestivamente prodotto entro il termine perentorio applicabile.
  • Il rispetto dei termini processuali del grado di appello è essenziale: la mera presenza del documento nel fascicolo di primo grado non sostituisce la necessità di una produzione tempestiva e regolare in secondo grado.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia l'effettiva acquisizione del documento agli atti del primo grado sia il rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992.

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