Cassazione Penale, Sentenza n. 20589/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva respinto l'appello del Pubblico Ministero volto ad ottenere l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Pugliese, condannato in primo grado per partecipazione all'associazione mafiosa 'ndrangheta. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione, omissione di valutazione di risultanze documentali e mancata considerazione del pericolo di fuga e di reiterazione del reato alla luce della sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la decisione. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la propria conclusione di insussistenza delle esigenze cautelari: in presenza di una sentenza di condanna in primo grado per associazione mafiosa (reato tra quelli di cui all'art. 275, comma 3), la pronuncia di condanna costituisce un fatto nuovo che legittima l'adozione della custodia cautelare e presuppone la presunzione relativa di pericolosità. Il giudice della cautela deve pertanto indicare espressamente e motivare gli elementi che escludono tale presunzione; il mero «tempo silente» non è sufficiente a dimostrare l'irreversibile allontanamento dall'associazione e non basta richiamare la possibile lunga durata del processo o la speranza di un miglioramento della posizione processuale dell'imputato senza indicare concreti elementi ostativi alla custodia.
Norme richiamate
La Corte afferma che la sentenza di condanna costituisce un fatto nuovo che può legittimare la misura cautelare; per i reati di cui al comma 3 si instaura una presunzione relativa di pericolosità che rende obbligatoria, salvo efficaci ragioni di esclusione, la custodia in carcere. Ai sensi del comma 1-bis il giudice deve motivare indicando le ragioni che fondano la convinzione di insussistenza delle esigenze cautelari.
Norma richiamata nel ricorso (prescrive i presupposti delle misure cautelari personali e la loro applicazione). Nel caso la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole cautelari in presenza di una sentenza di condanna.
Norma invocata nel provvedimento di riesame per la procedura del riesame delle misure cautelari. La Corte ha osservato che il Tribunale si è riferito impropriamente ad alcune categorie (es. 'aggravamento della misura') senza motivare adeguatamente rispetto allo stato processuale dell'imputato.
Massime di principio
- La pronuncia di condanna in primo grado costituisce un fatto nuovo e può giustificare l'adozione o il ripristino di misure cautelari personali, specialmente per reati previsti dall'art. 275, comma 3 (associazioni mafiose).
- Per i reati di cui all'art. 275, comma 3, esiste una presunzione relativa di pericolosità che sposta l'onere sul giudice della cautela di indicare e motivare le ragioni concrete che escludono tale presunzione.
- Il giudice non può limitarsi a considerazioni generiche (ad esempio la possibile lunga durata del processo o la speranza di diminuzioni della pena in gradi successivi) per rifiutare la custodia: occorrono elementi oggettivi e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. dissociazione comprovata, collaborazione, trasferimento stabile, prove di vita lecita continuativa).
- Il cosiddetto 'tempo silente' (l'assenza di comportamenti recenti) non è da solo prova sufficiente dell'interruzione del vincolo associativo; può concorrere come elemento residuo ma va corroborato da altri fatti concreti.
- Nelle valutazioni cautelari successive a una condanna il giudice deve esaminare la motivazione della sentenza di merito e le risultanze processuali per verificare se sussistono ragioni ostative alla presunzione di pericolosità, e deve esplicitare tali considerazioni nella decisione.
- In pratica, quando il pubblico ministero chiede la custodia dopo una condanna per mafia, il giudice dovrà o motivare in modo concreto l'esclusione della custodia o applicarla se non emergono elementi oggettivi e specifici contrari.
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