Cassazione Penale, Sentenza n. 24849/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La PGI impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di dissequestro e restituzione di quattro macchinari alla curatela del fallimento Petrilli Group Srl. PGI contestava che non vi fossero documenti (in particolare le fatture di acquisto) comprovanti la proprietà dei macchinari in capo alla fallita, sostenendo che il solo libro giornale della fallita non fosse prova sufficiente e non opponibile alla PGI. Inoltre la legittimazione a costituirsi era conferita da Benito Petrilli, il quale risultava anche socio unico della fallita, ma non era stato documentato un mandato che lo legittimasse ad agire per la PGI.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Motivi principali: 1) carenza della legittimazione di Benito Petrilli a conferire mandato per la PGI, con la conseguenza che l'impugnazione risultava priva di interesse perché l'azione appariva essere promossa in proprio; 2) genericità e aspecificità del motivo di cassazione, che non indicava a quali dei motivi tassativi di cui all'art. 606 c.p.p. si riferisse; 3) in ogni caso, sul merito il GIP aveva motivato in modo congruo e non manifestamente illogico la statuizione, rilevando che i macchinari risultavano contabilizzati come immobilizzazioni della fallita, rinvenuti nella disponibilità della fallita, che le operazioni di cessione verso la PGI e la successiva locazione risultavano non registrate e apparivano irragionevoli e funzionali a sottrarre beni alla procedura fallimentare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina l'opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero di restituzione delle cose in sequestro; il provvedimento del GIP che decide sull'opposizione è impugnabile in Cassazione nei limiti di legge.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato a quali di tali motivi si riferisse, con conseguente inammissibilità per aspecificità.
Richiama il principio secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specifici; la genericità comporta l'inammissibilità del ricorso.
Norma la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a titolo di ammenda; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti formali di enunciazione del motivo in cassazione e alla necessità di esporre le censure nei termini prescritti dalle disposizioni transitorie/attuative.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)
art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020
Prevede la possibilità di trattare il ricorso senza intervento delle parti nelle specifiche condizioni temporali citate; qui indicato per la procedura di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Verificare sempre la legittimazione e il mandato: un rappresentante deve essere munito di idoneo atto societario o procura per agire in nome della società; in mancanza l'impugnazione può risultare priva di interesse e quindi inammissibile.
- Motivi di cassazione devono essere specifici: indicare espressamente a quali dei motivi di cui all'art. 606 c.p.p. ci si riferisce; la genericità porta all'inammissibilità.
- Documentazione di proprietà: la contabilità interna (libro giornale) può non essere sufficiente a provare la proprietà ereditaria; sono richiesti documenti idonei e coerenti (contratti registrati, fatture, atti di cessione) e la loro congruità sarà valutata rispetto alla disponibilità effettiva dei beni.
- Operazioni tra società collegate/socia e società estera possono essere esaminate per la loro apparente irragionevolezza o finalità elusiva: trasferimenti non registrati o contratti formalmente incoerenti possono essere ritenuti funzionali a sottrarre beni alla procedura fallimentare.
- In caso di beni nella disponibilità della fallita, le pretese di rivendicazione vanno valutate anche nel contesto della procedura concorsuale: spesso è opportuno proporre la domanda nell'ambito del fallimento piuttosto che in sede penale/di opposizione al dissequestro.
- Rischi processuali: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda; valutare il merito e la forma prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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