Cassazione Penale, Ordinanza n. 25222/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le censure erano generiche e, in parte, manifestamente infondate perché la sentenza di appello aveva fornito una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) vizio di carenza di motivazione; 2) violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione sulla valutazione della prova e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena; 4) violazione di legge in relazione all'art. 163 c.p. per avere la corte territoriale negato il beneficio pur in presenza dei presupposti normativi. La Corte ha ritenuto i motivi generici o comunque manifestamente infondati, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era lineare e priva di vizi censurabili, e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la gravità del fatto, le modalità particolarmente spregiudicate, la totale disattenzione verso i doveri di diligenza e correttezza, oltre a un precedente specifico, per negare attenuanti generiche e ulteriori benefici.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
La concessione della sospensione condizionale della pena presuppone una valutazione prognostica sulla non recidività, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La prognosi di non recidività per il beneficio della sospensione condizionale rientra negli apprezzamenti discrezionali del giudice, da compiersi secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
È richiamato come parametro di valutazione discrezionale per la prognosi di non recidività e per la commisurazione giudiziale del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che contesta la motivazione è inammissibile se è generico e non si confronta con i passaggi specifici della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è richiesto che confuti uno per uno tutti i dati favorevoli allegati dalla difesa.
- La concessione della sospensione condizionale della pena non è automatica: richiede una prognosi di non recidività rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente della gravità del fatto, delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato, la censura sul diniego di benefici penali è normalmente destinata a essere dichiarata manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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