Cassazione Penale, Sentenza n. 9404/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per truffa aggravata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. L'inammissibilità era stata motivata dal mancato deposito, con l'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Rosa Tartaglia deduceva che: a) aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia in primo grado e nella comparsa di costituzione in appello era stata indicata la conferma del difensore, per cui mancava solo una nuova espressa elezione; b) la norma recata dall'art. 581, comma 1-ter, sarebbe in contrasto con disposizioni del codice ritenute abrogate (artt. 161 e 162, comma 4) e contrasterebbe con i principi costituzionali (art. 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU) sul diritto di difesa e sul giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, confermando l'interpretazione secondo cui l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone a pena d'inammissibilità il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La Suprema Corte ha richiamato il tenore letterale della norma, la ratio (agevolare la notificazione e garantire la consapevolezza dell'impugnazione) e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale (tra cui la sentenza della Corte costituzionale n. 34/2020) che hanno ritenuto compatibile la disciplina con Costituzione e CEDU. È stata respinta la questione di illegittimità costituzionale avanzata. Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendosi profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La norma richiede espressamente che con l'atto d'appello sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio; l'omissione determina inammissibilità dell'impugnazione. Non è sufficiente la mera indicazione di residenza o la conferma tacita del difensore effettuata in precedenti atti.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 581; è la sanzione processuale applicabile in caso di omissione.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater
Collega l'efficacia delle notifiche per l'impugnazione all'esistenza di una elezione o dichiarazione di domicilio conforme all'art. 581, rafforzando l'esigenza di un domicilio aggiornato e specificamente indicato per il nuovo grado di giudizio.
artt. 161 e 162, comma 4, cod. proc. pen.
Citate dalla ricorrente come norme in contrasto con il nuovo art. 581; la Corte osserva che tali disposizioni risultano abrogate e non possono essere invocate per vanificare l'obbligo previsto dall'art. 581.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati a sostegno della tesi della violazione del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'onere previsto dall'art. 581 non sia irragionevole né inconciliabile con tali principi, alla luce della giurisprudenza costituzionale e europea sul bilanciamento tra efficacia procedurale e tutela dei diritti.
Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 26/02/2020
Richiamata dalla Corte di cassazione per affermare che la garanzia del doppio grado non implica un diritto assoluto a impugnare senza requisiti e che le disposizioni che mirano a garantire l'effettiva conoscenza del processo e la consapevolezza dell'impugnazione possono essere compatibili con la Costituzione.
Massime di principio
- Per rendere valido un appello promosso dall'imputato o nel suo interesse è necessario depositare, insieme all'atto d'impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; omissioni formali su questo punto espongono all'inammissibilità.
- La mera indicazione di residenza, la conferma del difensore nominato in precedenza o l'indicazione non esplicita del domicilio non sostituiscono la dichiarazione/elezione richiesta: è necessaria una manifestazione di volontà chiara e corrente.
- I rilievi costituzionali o CEDU avverso l'obbligo di indicare domicilio sono difficilmente accolti; la giurisprudenza prevalente ritiene sproporzionate tali censure rispetto all'obiettivo di garantire notifiche efficaci e impugnazioni consapevoli.
- La violazione della prescrizione formale può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, alla corresponsione di somme alla cassa delle ammende.
- In situazioni simili, è buona prassi che il difensore verifichi e inserisca esplicitamente nell'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio aggiornata; in caso di dubbi procedurali, valutare tempestivamente un'integrazione o istanza al giudice per evitare la perdita del diritto di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9303/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9305/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9306/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9308/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9309/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9310/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →