Cassazione Penale, Sentenza n. 42025/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, essendo il reato estinto per morte dell'imputato intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa. In sostanza il giudice della legittimità ha cessato la vicenda processuale penale riconoscendo l'estinzione del reato per morte e ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato senza rimessione ad altro giudice.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando il primo grado, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, c.p.). Nel corso del procedimento è emersa la comunicazione del difensore che l'imputato era deceduto; dall'ufficio per il processo è stato acquisito il certificato di morte che attesta il decesso in data 11/07/2021, anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata (21/12/2022).
Norme richiamate
artt. 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
Indicano il titolo di reato contestato (furto aggravato): sono le norme substantive che disciplinano il fatto per cui l'imputato era stato processato.
principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato
Dal testo della sentenza emerge l'applicazione del principio per cui la morte dell'imputato, intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, determina l'estinzione del reato e l'impossibilità di proseguire il processo, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento.
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima che sia pronunciata una sentenza di merito, il reato si estingue e il procedimento penale non può proseguire: il giudice della legittimità o di merito deve verificare il decesso e, se confermato, disporre la cessazione del processo o l'annullamento della sentenza resa dopo la morte.
- La prova del decesso deve essere acquisita mediante documentazione ufficiale (es. certificato di morte, riscontri anagrafici). Fino all'acquisizione di tale prova il procedimento resta pendente; una volta accertata la morte gli atti processuali successivi alla morte possono essere annullati per inutilità.
- Il ricorso del pubblico ministero diventa inefficace rispetto al merito quando interviene l'evento estintivo (morte): la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la decisione impugnata per l'impossibilità di procedere.
- L'estinzione del reato per morte riguarda la responsabilità penale e il proseguimento del processo; non incide automaticamente su eventuali profili civili o risarcitori che possono essere fatti valere nei confronti dell'eredità o dei terzi, salvo limiti di legge.
- In casi analoghi è prassi controllare tempestivamente gli stati di vita/ morte dell'imputato con ricerche anagrafiche e acquisizione di certificati prima di svolgere ulteriori udienze o pronunciare sentenze, per evitare l'insorgenza di nullità o della necessità di annullamento degli atti.
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