Cassazione Penale, Sentenza n. 18946/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cipolla impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato a sei mesi di reclusione per il reato di bancarotta semplice. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la nullità della sentenza per mancata osservanza dell'art. 161 c.p.p. (comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare) e chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ovvero la trasmissione alla sezione ordinaria. La Corte ha rilevato la mancata prova della comunicazione del decreto al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p., con conseguente nullità della comunicazione stessa; tenuto conto di ciò, e non essendo il ricorso totalmente inammissibile, è stato accertato il decorso del termine di prescrizione, perfezionatosi il 7 marzo 2025.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo relativo alla nullità per inosservanza degli obblighi di comunicazione e ha constatato la mancanza di prova della comunicazione al difensore d'ufficio. In conseguenza di tale vizio e dell'esame degli atti, la Corte ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione il 7 marzo 2025. Non è però stata pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non emergono dagli atti elementi che escludano in modo assolutamente incontestabile l'esistenza del fatto, la commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale. L'ulteriore motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione all'obbligo di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare; la sua inosservanza è stata ritenuta motivo di nullità della comunicazione quando la prova della comunicazione manca.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicazione al difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato l'assenza di prova di tale comunicazione, con conseguente nullità della comunicazione del decreto di fissazione d'udienza.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando si deduce un 'error in procedendo', di esaminare direttamente gli atti e giudicare anche del fatto; la Corte ha richiamato questo principio per accedere agli atti e verificare la mancata comunicazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza di assoluzione può essere pronunciata quando dall'istruttoria emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto, la non imputabilità o l'irrilevanza penale; la Corte ha precisato che tali condizioni non ricorrono nel caso, per cui non è stata disposta l'assoluzione ex art. 129, comma 2.
Massime di principio
- La mancata o non documentata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore (anche d'ufficio) integra un vizio che può rendere nulla la comunicazione e legittima l'intervento della Corte di cassazione per 'error in procedendo'.
- Quando nei documenti di causa non esiste prova della comunicazione prevista dalle norme processuali (es. art. 162 c.p.p.), la nullità della comunicazione può determinare effetti decisivi sul procedimento, inclusa la declaratoria di estinzione del reato se nel frattempo è maturata la prescrizione.
- La prescrizione, se è intervenuta prima della pronuncia definitiva, determina l'estinzione del reato e la declaratoria di estinzione deve essere rilevata anche in sede di legittimità; in presenza di una causa estintiva il giudice del rinvio sarebbe obbligato a dichiararla, rendendo superfluo un nuovo esame del merito.
- La sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l'assenza del fatto, la non imputabilità o l'irrilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile; ipotesi diverse (vizi procedurali, lacune probatorie suscettibili di approfondimento) non giustificano l'assoluzione immediata ma, al più, l'annullamento con rinvio se non sussiste una causa estintiva.
- In caso di vizi procedurali che potrebbero portare all'annullamento con rinvio, la sussistenza di una causa di estinzione (es. prescrizione) assorbe la necessità del rinvio, imponendo la declaratoria dell'estinzione senza riesame del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18911/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18912/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18913/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18915/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18916/2026 del 26/05/2026
- Sentenza penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18917/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →