Cassazione Penale, Sentenza n. 894/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione lieve di un telefono cellulare, deducendo: 1) insufficiente valutazione delle giustificazioni circa il ritrovamento del telefono per strada dopo la depenalizzazione dell'appropriazione di cose smarrite; 2) che la Corte non avrebbe escluso che fosse autore del furto presupposto; 3) che la ricostruzione del dolo si fonda su circostanze neutre (modifiche al telefono) e non su prove del dolo; 4) che la cessione del telefono a un amico escludeva il dolo; 5) che doveva essere applicabile l'art. 131-bis c.p. (effetto riforma Cartabia) per valutare la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi infondati: la Corte di appello ha creduto alla valutazione negativa della versione difensiva (mancanza di elementi a corroborare il ritrovamento, negazione delle modifiche tecniche e del furto), e ha correttamente affermato che la mancata giustificazione del possesso integra il dolo di ricettazione. Ha inoltre confermato che la depenalizzazione dell'appropriazione di cose smarrite non elimina la rilevanza del reato presupposto ai fini della ricettazione, rilevando che la provenienza del bene è elemento definito da norma esterna e va valutata al momento della condotta. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame su quel punto, in considerazione della successiva pronuncia della Corte Costituzionale n.156/2020 che ha inciso sulla portata dell'art. 131-bis. Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
È indicato come norma del reato presupposto dalla ricettazione (provenienza del bene da reato). La Corte ha ritenuto che la depenalizzazione della fattispecie presupposta non incida sulla rilevanza della provenienza ai fini della ricettazione, essendo tale elemento definito da norma esterna alla fattispecie di ricettazione
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto necessario riesaminare l'applicabilità della misura alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.156/2020) che ha modificato la portata dell'art.131-bis, per cui la questione è stata rimessa al giudice di merito
Ha depenalizzato l'appropriazione di cosa smarrita; la Corte ha però affermato che tale depenalizzazione non esclude automaticamente la rilevanza della provenienza illecita nel reato di ricettazione
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (cd. Riforma Cartabia)
Ha introdotto modifiche in materia di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis); il ricorrente invocava la sua applicabilità ma la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame alla luce delle successive pronunce della Corte Costituzionale
Richiamato per affermare che l'eventuale abrogazione/depinalizzazione di una norma esterna non rileva ai fini dell'articolazione della fattispecie di ricettazione: la rilevanza penale va valutata con riferimento al momento in cui si è svolta la condotta
Corte Cost. n.156/2020
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art.131-bis, incidendo sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità; per questo motivo la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo esame della questione
Massime di principio
- La ricettazione richiede la prova che il soggetto conoscesse o fosse consapevole della provenienza illecita dell'oggetto: il semplice possesso non giustificato può integrare il dolo quando la versione difensiva non è corroborata.
- La depenalizzazione del reato presupposto (es. appropriazione di cose smarrite) non annulla automaticamente la rilevanza della provenienza del bene ai fini della ricettazione; va valutato il momento in cui si è realizzata la condotta di ricezione.
- Modifiche tecniche apportate al bene (es. modifiche al cellulare) e la mancata indicazione di prove che corroborino il ritrovamento possono essere valutate negativamente dal giudice sul tema della conoscenza della provenienza illecita.
- La tutela della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è suscettibile di mutamenti per effetto di interventi costituzionali e giurisprudenziali: occorre verificare sempre la situazione normativa e le pronunce costituzionali e di legittimità intervenute prima di richiederne l'applicazione.
- In sede difensiva, chi afferma di aver 'trovato' un bene di provenienza illecita dovrebbe produrre elementi di corredo (testimoni, circostanze documentate, comportamento coerente) per rendere credibile la versione e contrastare la presunzione di dolo derivante dall'individuazione di elementi sospetti.
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