Cassazione Penale, Sentenza n. 33456/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto dal difensore contro la conferma della condanna per due condotte di usura: 1) travisamento della prova sull'elemento soggettivo relativo al reato consumato ai danni di Vincenzo Marino, per omessa valutazione del contenuto della conversazione intercettata del 27/03/2019 che, a detta del ricorrente, dimostrerebbe la sua succubanza rispetto al reale usuraio "Selvaggio"; 2) travisamento della prova sull'elemento oggettivo relativamente alla durata del rapporto usuraio con Marino: le sentenze avevano fatto risalire il prestito all'estate 2017 mentre la testimonianza di Marino del 15/04/2019 sarebbe invece conforme al 2018.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme": il vizio di travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cpp può essere dedotto in Cassazione solo se il dato probatorio contestato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudizio di secondo grado; nel caso concreto il ricorrente aveva già sollevato in appello le medesime censure e quindi non poteva prospettarle ex novo in sede di legittimità. Sulla valutazione del contenuto della conversazione del 27/03/2019 la Corte ha ritenuto che, anche dalla lettura diretta, risulta confermata l'interpretazione della Corte d'appello: il fatto che il Viscuso avesse messo in contatto la vittima con l'usuraio, vi si fosse recato più volte e avesse riscosso per conto del titolare la maggior parte degli interessi è indice di concorso nel reato di usura e non è smentito dal tono amichevole della conversazione. Quanto alla datazione del rapporto usuraio, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva censurato la risalente al 2017 in sede di appello (anzi ne aveva confermato la ricostruzione) e che nella stessa trascrizione intercettata Marino affermava di pagare "da due anni" (quindi dal 2017), confermando la contestazione del Pubblico Ministero. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Manganaro Antonino, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiama la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto prevista dalla norma emergenziale; è solo indicativa della modalità di svolgimento del procedimento in Cassazione nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione per "travìsamento della prova" (utilizzazione di un elemento inesistente o omessa valutazione di una prova decisiva). La Corte interpreta la giurisprudenza consolidata secondo cui tale motivo è ammissibile in Cassazione quando il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta fatto oggetto di valutazione nella motivazione del giudizio di secondo grado (dottrina della "doppia conforme").
Stabilisce che la parte privata che propone ricorso respinto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento: la Corte ha applicato questa disposizione condannando il ricorrente alle spese processuali.
Massime di principio
- Il motivo di "travisamento della prova" in Cassazione è ammesso con maggior rigore: può prosperare solo se il dato probatorio presumibilmente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; se la censura era già stata dedotta in appello, non è ammissibile come novità in Cassazione.
- Le trascrizioni di conversazioni e i toni "amicali" non escludono automaticamente la responsabilità: la Corte valuta il complesso delle circostanze (contatti ripetuti, accompagnamento presso l'usuraio, incasso di interessi per conto di terzi) per accertare il concorso nel reato di usura.
- Per contestare la datazione di un rapporto illecito (es. usura) è necessario sollevare la censura nei gradi processuali precedenti; se la ricostruzione cronologica è confermata da più elementi probatori (testimonianze, intercettazioni), difficilmente sarà riformabile in sede di legittimità.
- Chi propone ricorso per cassazione deve osservare l'onere di autosufficienza documentale: allegare e indicare chiaramente la prova contestata già nei gradi precedenti, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile o infondata.
- In caso di rigetto del ricorso la parte privata può essere condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile; è quindi rischioso proporre ricorsi poco fondati o tardivi.
- Il ruolo di intermediario che mette in contatto vittima e usuraio, accompagna l'offeso presso il titolare e incassa interessi per suo conto è elemento indiziario forte del concorso nel reato di usura, anche se esistono relazioni personali o linguaggio cordiale tra le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33363/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33365/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33366/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33367/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33369/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33371/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →