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Ordinanza

Ordinanza n. 1528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto dell'amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza del TAR Campania n. 324/2026, con la quale era stata respinta la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti a sostegno della domanda cautelare e dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale sull'atto impugnato, ma è stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione sollecita dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; tale modalità è stata ritenuta adeguata nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una rapida definizione del merito, il giudice può accordare tutela ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando al giudice di primo grado la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può esaurirsi nell'anticipazione della trattazione del merito, senza necessità di sospendere o modificare direttamente l'efficacia dell'atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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