Ordinanza n. 1528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto dell'amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza del TAR Campania n. 324/2026, con la quale era stata respinta la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti a sostegno della domanda cautelare e dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale sull'atto impugnato, ma è stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione sollecita dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; tale modalità è stata ritenuta adeguata nel caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una rapida definizione del merito, il giudice può accordare tutela ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando al giudice di primo grado la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può esaurirsi nell'anticipazione della trattazione del merito, senza necessità di sospendere o modificare direttamente l'efficacia dell'atto amministrativo impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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