Cassazione Penale, Ordinanza n. 38895/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di legittimità riguarda la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un contribuente ritenuto responsabile dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2017, in relazione a redditi ritenuti imponibili e collegati, secondo la ricostruzione di merito, a un’attività di mediazione nella compravendita di crediti d’imposta e a un contesto di condotte fiscali illecite. Il ricorrente ha censurato la conferma della colpevolezza deducendo vizio di motivazione e, in particolare, l’insussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, valorizzando la presentazione tardiva della dichiarazione il 7 aprile 2019 e sostenendo che tale comportamento fosse incompatibile con la volontà di evadere le imposte. La Corte ha però rilevato che i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, senza specifici travisamenti processuali, e che la motivazione della Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato la sussistenza del dolo specifico, anche alla luce della consapevolezza delle scadenze tributarie, della natura illecita dell’attività svolta, della conoscenza delle indagini in corso e del fatto che la tardiva presentazione della dichiarazione corroborava, anziché escludere, la finalità evasiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo dedotto, perché diretto a contestare in sede di legittimità la valutazione di merito già compiuta dai giudici di primo e secondo grado e privo di una specifica critica a travisamenti della prova. Ha quindi confermato indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di omessa dichiarazione, con applicazione delle conseguenze ex art. 616 c.p.p.: pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione richiede il dolo specifico di evadere le imposte; tale elemento può essere desunto da dati ulteriori rispetto alla mera consapevolezza dell’imposta evasa, come il mancato pagamento postumo, l’entità del superamento della soglia di punibilità o la macroscopica illegalità dell’attività svolta con consapevolezza della stessa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
È richiamata come base per l’aumento oltre il massimo della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura alternativa delle fonti di prova né una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia dato conto, con argomentazione logica e non manifestamente illogica, delle ragioni della decisione.
- Nel reato di omessa presentazione della dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere inferito da indici fattuali esterni, anche successivi alla scadenza, quali la presentazione tardiva non spontanea, la consapevolezza delle verifiche in corso, la natura palesemente illecita dell’attività e il mancato versamento delle imposte.
- La presentazione tardiva della dichiarazione non esclude di per sé il dolo specifico; al contrario, se intervenuta in un contesto di conoscenza delle indagini e di perdurante mancato pagamento, può costituire un elemento a sostegno della finalità evasiva.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito e si limita a contrapporre valutazioni difensive differenti.
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