Cassazione Penale, Ordinanza n. 13988/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, c.p., nella parte in cui, ai fini della determinazione della cornice edittale che consente l'accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, impone di tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. Con il secondo e il terzo motivo ha riproposto censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, in particolare sulla mancata riqualificazione del fatto in tentativo e sull'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, c.p., osservando che la previsione rientra nella discrezionalità non irragionevole del legislatore e che la pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 2020 non è pertinente perché riferita alla precedente irragionevole parametrazione al massimo edittale, poi corretta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ha inoltre rilevato che gli ulteriori motivi erano meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente affrontate e disattese dalla sentenza di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
quarto comma (rectius quinto comma)
La regola che considera le circostanze aggravanti ad effetto speciale nel calcolo della cornice edittale per l'accesso alla particolare tenuità del fatto è legittima e non irragionevole, perché espressione della discrezionalità del legislatore.
La circostanza aggravante è stata esclusa dal giudice di merito; la Corte rileva che la relativa censura era già stata vagliata e disattesa.
Ha rimediato al profilo di irragionevolezza segnalato in passato dalla giurisprudenza costituzionale, sostituendo il precedente riferimento al massimo edittale.
sentenza Corte costituzionale n. 156 del 2020
Richiamata solo per escluderne la pertinenza al caso concreto, perché riguardava una diversa questione relativa alla precedente disciplina.
Massime di principio
- La disciplina della particolare tenuità del fatto può legittimamente prevedere che, ai fini del calcolo della pena edittale rilevante per l'accesso all'istituto, si tenga conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, trattandosi di scelta rimessa al legislatore se non manifestamente irragionevole.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando si fonda su un profilo già superato dalla modifica normativa successiva e non più riferibile al testo vigente.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e confutate in modo congruo dal giudice di merito, senza introdurre reali vizi logici o giuridici nuovi.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo e la contestazione di circostanze aggravanti, se già correttamente vagliate dal giudice di merito, non possono essere riproposte in cassazione come mera reiterazione di doglianze di fatto o di merito.
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