Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/03/2021 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Omissione degli adempimenti tributari - Denuncia/querela presentata all'autorità giudiziaria nei confronti del commercialista - Sussistenza dei requisiti di affidabilità e competenza in capo al professionista prescelto - Malafede e colpa del contribuente - Non sussistono - Sanzioni - Non applicabili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti/compensazioni per gli anni 2009-2014 (sei atti di recupero), con censure sulla validità della notifica, violazione dello Statuto del contribuente (mancato processo verbale di chiusura), mancata notifica di avvisi presupposti, difetto di motivazione, illegittima applicazione di interessi e compensi di riscossione e contestazione delle sanzioni. Il contribuente ha depositato denuncia-querela contro i commercialisti incaricati (P.M. e P.M.), sostenendo che l'omissione degli adempimenti è imputabile esclusivamente a loro.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado: ha rigettato le doglianze dell'Amministrazione e dell'Agenzia della Riscossione e ha confermato l'accoglimento parziale in favore del contribuente esclusivamente con riferimento alla non applicazione delle sanzioni (art. 6 D.Lgs. 472/1997), ritenendo che l'omissione fosse addebitabile esclusivamente ai commercialisti e che fosse stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria. Rimangono dovuti il tributo principale, gli interessi e l'aggio di riscossione; le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992

    Art. 17-bis: rimedio di opposizione avverso cartelle di pagamento; Art. 32: termine per deposito documenti in primo grado, la sua violazione può essere sanata in appello se la parte avversaria ha comunque avuto conoscenza dei documenti.

  • DPR 602/1973

    "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"

    Disciplina speciale della notifica delle cartelle esattoriali tramite raccomandata A/R: la notifica così eseguita è efficace e può sanare contestazioni formali sulla regolarità della notifica.

  • DPR 602/1973 - art. 30

    Stabilisce la decorrenza e il calcolo degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo: decorrono dalla data di notifica della cartella fino al pagamento, con tassi annualmente determinati.

  • D.Lgs. 472/1997 - art. 6

    Prevede che il contribuente possa essere esentato dalle sanzioni quando l'omissione degli adempimenti tributari è imputabile esclusivamente a terzi e sia stata denunciata all'Autorità Giudiziaria; non è richiesto un giudicato penale per l'esenzione.

  • D.Lgs. 241/1997 - art. 17

    Disciplina l'utilizzo dei crediti d'imposta e prevede controlli e limiti alla compensazione, rilevando la responsabilità quando i crediti utilizzati risultano inesistenti.

  • DPR 600/1973 - art. 36-bis

    Riferimento ai controlli automatizzati e alle imposte desumibili da tali controlli; nel caso ha contribuito a legittimare gli accertamenti sull'esistenza di debiti/posizioni.

  • D.L. 78/2010 - art. 31

    Norma richiamata in relazione all'iscrizione a ruolo di importi già accertati e alla disciplina delle somme iscritte per riscossione coattiva.

  • D.Lgs. 13/4/1999 n.112 - art. 17

    Stabilisce l'aggio a carico del debitore per la remunerazione dell'Agente della riscossione, dovuto per effetto dell'iscrizione a ruolo.

  • Legge 27/7/2000 n.212 (Statuto del contribuente) - artt. 6 e 12

    Le garanzie procedimentali dello Statuto si applicano nei casi previsti (es. processi verbali di verifica a chiusura delle attività ispettive); tali garanzie non si estendono automaticamente alle verifiche svolte a tavolino senza accesso agli uffici del contribuente.

Massime di principio

  • Se l'omissione degli adempimenti tributari è imputabile esclusivamente a terzi e il contribuente denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria, le sanzioni amministrative possono essere escluse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 472/1997 anche in assenza di un giudicato penale.
  • La reiterazione temporale dell'irregolarità e i vantaggi fiscali ottenuti non bastano di per sé a provare la mala fede del contribuente se questi dimostra di essersi affidato a professionisti ritenuti affidabili e di aver adottato comportamenti di vigilanza (es. richieste di chiarimenti, richiesta di documentazione, denuncia).
  • Il contribuente resta comunque obbligato al pagamento del tributo principale, degli interessi legali/di mora e dei compensi di riscossione (aggio); la responsabilità dell'intermediario non estingue l'obbligo di pagamento del debitore.
  • La notifica della cartella tramite raccomandata A/R è efficace ai sensi del DPR 602/1973; talune nullità possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo della notifica (ad es. proposizione tempestiva dell'opposizione).
  • Le garanzie procedimentali dello Statuto del contribuente (artt. 6, 12 della L. 212/2000) trovano applicazione nei casi espressamente previsti (soprattutto verifiche con accesso), non automaticamente alle verifiche 'a tavolino'.
  • La tardiva produzione documentale da parte dell'Amministrazione in primo grado può essere valutata dalla Corte d'appello, soprattutto se i documenti erano già noti al contribuente, e non sempre costituisce lesione del diritto di difesa.
  • Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni il contribuente deve provare l'effettiva attribuibilità dell'omissione a terzi e la tempestiva denuncia; inoltre la prova della vigilanza del contribuente (assenza di colpa in vigilando) rafforza la sua posizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.