Ordinanza n. 12997/2026 - Roma, Sezione 2T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della valutazione negativa (pari a 18,66 punti) della prova scritta selezione pubblica per l''''assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell''''area dei funzionari per attività tributaria indetta con nota prot. n. 272034 del 2023, pubblicata sul sito istituzionale in data 24/07/2023, a firma del Direttore dell''''Agenzia delle Entrate, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare: • degli esiti della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale dell''''amministrazione resistente in data 17/01/2024 nonché dei relativi elenchi suddivisi per regione dei candidati idonei, nella parte in cui non è presente il nominativo della ricorrente; • il questionario sottoposto alla ricorrente, in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande formulate in maniera erronea e/o capziosa e/o tale da risultare corrette più risposte o, ancora, su materie non previste nel bando di concorso; • i verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della correzione e della valutazione delle prove scritte dei candidati ed in specie della ricorrente; • la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l''''inidoneità e, per l''''effetto, l''''esclusione dal concorso del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MADONNA ANNALISA il 7\6\2024 : Per l’annullamento, nella prossima Camera di Consiglio che si chiede sin da ora di fissare: Per l’annullamento, nella prossima camera di consiglio che si chiede sin da ora di fissare: 1) Del provvedimento prot. n. 2024/44363 del 24.05.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente; 2) La Graduatoria di merito della Regione Lazio e Uffici centrali (All. A) rettificata del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 3) L’Elenco dei vincitori (All. B) del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti l’approvazione delle nuove graduatorie nonché il relativo decreto; b) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza; c) la precedente Graduatoria di merito – Lazio e Uffici centrali unitamente al relativo atto di approvazione prot. 40184/2024, pubblicati il 14.05.2024 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in ogni parte lesiva per gli interessi di parte ricorrente; d) i verbali di svolgimento della prova scritta e di individuazione dei quesiti; unitamente ad ogni atto/provvedimento già impugnato in sede principale, in via principale, perl’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarato idonea per i motivi espressi in narrativa, In subordine, per l’accertamento, dell’illegittimità dell’operato amministrativo, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale. Con richieste istruttorie. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze difensive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa della prova scritta del concorso per funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonché gli atti della procedura e, con motivi aggiunti, la rettifica della graduatoria e l'elenco dei vincitori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione di 18,66 punti riportata nella prova scritta della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari per attività tributaria, contestando anche gli esiti della prova, la propria mancata inclusione negli elenchi degli idonei, il questionario somministrato, ritenuto contenente domande erronee, capziose, suscettibili di più risposte corrette o estranee alle materie previste dal bando, nonché i verbali della commissione e la lex specialis nella parte eventualmente interpretata nel senso di comportare l'inidoneità e l'esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato la rettifica della graduatoria finale di merito relativa alla Regione Lazio e agli Uffici centrali, l'elenco dei vincitori e gli ulteriori atti connessi, chiedendo in via principale l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e, in subordine, l'accertamento dell'illegittimità dell'operato amministrativo.
La decisione
Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria della Regione Lazio pubblicata il 9 agosto 2024. Non ha quindi definito nel merito le censure contro la valutazione della prova, il questionario, gli atti della commissione o le graduatorie impugnate. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha invitato le parti a depositare memorie sulla possibile improcedibilità entro il 25 luglio 2026 e ha disposto il relativo incombente. Nulla per le spese.
Norme richiamate
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Prima di decidere, il giudice amministrativo che rilevi d'ufficio una possibile causa di improcedibilità deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
- La mancata impugnazione di un atto successivo potenzialmente lesivo, quale una nuova graduatoria, può determinare una questione di improcedibilità del ricorso originario; tale questione deve essere previamente sottoposta alle parti quando rilevata d'ufficio.
Come è indicizzato
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