Cassazione Penale, Sentenza n. 34056/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di ammissione alla semilibertà, ritenendo che la pena residua superasse i limiti previsti dagli artt. 47, 47-ter e 50 dell'Ordinamento Penitenziario. Il ricorrente deduce invece che, al momento della decisione, i limiti per l'accesso alla semilibertà erano già maturati in ragione del provvedimento di cumulo e del riconoscimento della continuazione risultanti dal provvedimento di cumulo del 24 maggio 2021, documenti che il decreto impugnato non ha preso in considerazione e che dimostrano un diverso calcolo del fine pena.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso: annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio sull'istanza. La Corte rileva che il provvedimento impugnato ha commesso un errore materiale nella indicazione del fine pena e, soprattutto, ha deciso de plano senza confrontarsi con le successive vicende esecutive (in particolare il provvedimento di cumulo del 24/05/2021 e il riconoscimento della continuazione) che potevano incidere sul calcolo della pena residua e, dunque, sui requisiti per l'ammissione alla semidetenzione. La Corte osserva altresì che il condannato aveva chiesto esclusivamente la semilibertà, per cui andavano esaminate soltanto le condizioni relative a tale misura.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata come riferimento ai limiti di pena residua per l'accesso a misure alternative; la Corte rileva che il decreto ha ritenuto il limite superato senza valutare gli atti esecutivi successivi che potevano modificarne il calcolo.
art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata tra quelle che fissano limiti e condizioni per l'ammissione a misure come la semilibertà; è stata usata dal giudice di merito per motivare il diniego, ma la Corte richiede verifica degli aggiornamenti esecutivi prima di escludere la misura.
art. 50 Ordinamento Penitenziario
Ulteriore norma richiamata relativa ai limiti applicabili alle misure alternative; la sua utilizzazione nel decreto impugnato è stata ritenuta pregiudicata dalla mancata considerazione dei successivi provvedimenti di cumulo/continuazione.
provvedimento di cumulo datato 24/05/2021 (atto esecutivo)
Atto esecutivo allegato dal ricorrente che ridetermina il fine pena in ragione del riconoscimento della continuazione; secondo la Corte tali vicende esecutive devono essere valutate dal giudice perché incidono sul calcolo della pena residua e, dunque, sui requisiti per la semilibertà.
Massime di principio
- Il giudice che decide sulla concessione di una misura alternativa non può escluderla de plano senza valutare gli aggiornamenti della situazione esecutiva (provvedimenti di cumulo, riconoscimento della continuazione, ecc.) che influiscono sul calcolo della pena residua.
- Se il detenuto ha chiesto una misura specifica (qui: semilibertà), il tribunale deve limitare il proprio esame alle condizioni relative a quella misura e motivare la decisione con riferimento agli atti esecutivi più aggiornati.
- Un errore materiale nel dato del fine pena o l'uso di un cumulo obsoleto sono vizi idonei all'annullamento del provvedimento e impongono la rinnovazione del giudizio da parte del Tribunale competente.
- In ricorsi analoghi è utile allegare al gravame ogni provvedimento esecutivo aggiornato (provvedimento di cumulo, atti che riconoscono la continuazione, conteggi eseguiti dall'amministrazione penitenziaria) per dimostrare il corretto calcolo della pena residua.
- La Corte di legittimità può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti per un nuovo giudizio quando riscontri che il provvedimento impugnato non si è confrontato con elementi decisivi successivi alla decisione impugnata.
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