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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01592/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello ritenendo che la Corte avesse omesso o reso motivazioni apparenti in ordine alla esclusione della totale infermità mentale e alla conservazione (o riduzione) della capacità di intendere e di volere ex artt. 88 e 89 c.p.; contestava la valutazione delle conclusioni del perito d'ufficio senza un confronto adeguato con la consulenza tecnica della difesa, la mancata riassunzione dell'esame peritale o l'esecuzione di una nuova perizia (art. 603 c.p.p.), errori metodologici nella perizia di ufficio (modalità di esame, mancata assunzione di test e valutazione di disturbi quali declino cognitivo, disturbo da gioco d'azzardo, sindrome frontale), e la violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Inoltre impugnava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 89 e art. 62, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.) nonostante la restituzione/sanatoria del danno, nonché la motivazione sul diniego di misure sostitutive della detenzione ai sensi della legge n. 689/1981 (artt. 53, 56-bis, 58) e l'applicazione della normativa favorevole in materia di sanzioni sostitutive (riferimento al d.lgs. n.150/2022).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento ai primi tre motivi (in particolare quelli relativi alla valutazione della capacità di intendere e di volere e alle richieste istruttorie in appello). Ha accertato una sostanziale omissione motivazionale da parte della Corte d'appello nel confrontarsi con le censure tecniche sollevate (metodo peritale, modalità di esame, valutazione dei test, necessità di confronto fra periti o nuova perizia) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, ordinando che la Corte d'appello riesamini compiutamente le censure in piena discrezionalità di merito, tenendo conto del principio che l'onere probatorio della capacità di intendere e volere incombe sull'accusa e che in caso di ragionevole probabilità di vizio parziale della mente deve applicarsi il criterio "in dubio pro reo"/"più probabile che non". Gli altri motivi (attenuanti per riparazione del danno, natura e misura delle circostanze attenuanti, applicazione sanzioni sostitutive) sono stati rinviati alla valutazione della Corte di appello sul nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma del reato contestato (furto o rapina a seconda del comma): indicata in rubrica come titolo di imputazione per cui è stata rideterminata la pena in sede d'appello.

  • art. 88 c.p.

    Disciplina dell'imputabilità per infermità mentale: centrale nella censura relativa alla esclusione della totale incapacità di intendere e di volere.

  • art. 89 c.p.

    Regola sulle circostanze attenuanti per vizio parziale di mente: contestata la mancata o insufficiente valutazione della sua sussistenza/portata.

  • art. 192 c.p.p.

    Riguarda l'accertamento tecnico nel processo penale (perizia): richiamata in relazione alla correttezza, completezza e contraddittorio nell'esame peritale.

  • art. 187, comma 1 c.p.p.

    Norma collegata alle formalità e ai compiti dei consulenti e periti; richiamata nella contestazione della prova peritale e del relativo onere probatorio.

  • art. 603, comma 3 c.p.p.

    Prevede la richiesta di nuova perizia in appello: la difesa aveva chiesto la nuova consulenza e la Corte d'appello non ha sufficiente motivato il diniego o la mancata rinnovazione.

  • art. 62, comma 1, n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante per riparazione integrale del danno: contestato il mancato riconoscimento nonostante la produzione delle ricevute degli assegni circolari e la restituzione.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante relativa al lucro esiguo perseguito: la difesa sosteneva che il profitto era modesto e che ciò avrebbe dovuto influire sulla valutazione della circostanza.

  • artt. 53 e segg. l. n. 689/1981 (art. 56-bis, art. 58)

    Discipline sulle misure alternative e sanzioni sostitutive della pena detentiva e sulla prognosi trattamentale: la difesa ha invocato la normativa nella versione favorevole e discusso la corretta applicazione temporale (anche alla luce del d.lgs. n.150/2022).

  • d.lgs. n. 150/2022

    Modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive richiamate dalla difesa rispetto all'applicabilità della riforma e alla individuazione della pena sostitutiva più favorevole.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti alla motivazione in cassazione: citato in relazione alla presentazione dei motivi e all'uso di estratti per la motivazione della decisione della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Se in appello la difesa contesta la correttezza o la metodologia della perizia d'ufficio (es. modalità di esame, omissione di test, discrepanze con la consulenza di parte), la Corte d'appello è tenuta a confrontarsi puntualmente con tali censure e a motivare la scelta di non rinnovare l'accertamento o di non disporre nuova consulenza; la mera richiamata 'condivisione' delle conclusioni del perito non è sufficiente.
  • Nelle valutazioni sulla imputabilità (artt. 88-89 c.p.) il giudice di merito ha ampia discrezionalità, ma deve mostrare una motivazione logica e clinicamente fondata: in caso di ragionevole probabilità di vizio della mente a favore dell'imputato si applica il principio "in dubio pro reo" e l'onere della prova della capacità spetta all'accusa.
  • Richieste istruttorie specifiche in appello (riassunzione dell'esame dei periti, confronto diretto, nuova perizia ex art. 603 c.p.p.) non possono essere liquidate con risposte generiche; la mancata valutazione costituisce omissione motivazionale rilevante in cassazione.
  • La produzione di documentazione comprovante la riparazione del danno può influire sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., ma la sua efficacia temporale e la prova della integrale riparazione devono essere chiaramente valutate e motivate dal giudice.
  • In tema di misure sostitutive e sanzioni alternative (legge n. 689/1981 e modifiche successive) occorre applicare la disciplina più favorevole al reo e motivare espressamente il giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 l. 689/1981; la scelta del regime normativo (ante o post riforma) deve essere giustificata alla luce dei criteri di retroattività della norma più favorevole.

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