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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18193/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per violazione dell'art. 275, comma 2, c.p.p., in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza. Il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva valutato illogicamente l'inidoneità degli arresti domiciliari nonostante il suo precedente rispetto delle prescrizioni cautelari e senza considerare il tempo di detenzione e il comportamento tenuto durante la carcerazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussisteva un concreto pericolo di reiterazione criminosa non fronteggiabile con misura meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere. La motivazione si fonda sulla gravità del fatto (tentato omicidio mediante ripetuti colpi di machete con lama di 17 cm fuori da una discoteca), sulla capacità a delinquere dell'indagato e sul carattere analogo di un precedente reato per il quale era stata revocata una precedente misura cautelare; tali elementi indicano una spiccata pericolosità soggettiva non contenibile mediante arresti domiciliari anche con controllo elettronico. È stato ribadito il principio secondo cui la mera esecuzione della misura o l'osservanza delle prescrizioni non sono sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; la Corte conferma che la valutazione delle esigenze cautelari non può limitarsi al solo decorso del tempo o all'osservanza delle prescrizioni e richiede l'esame di ulteriori elementi indicativi di pericolosità e rischio di reiterazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; uso procedurale senza incidenza sulla valutazione del merito cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013 (Scalamana)

    Principio consolidato secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi sintomatici del mutamento della situazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015 (K.)

    Conferma del medesimo principio giurisprudenziale: è necessario valutare fattori ulteriori rispetto alla mera temporanea osservanza delle prescrizioni per escludere le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) richiede una valutazione concreta del rischio di reiterazione del reato: la gravità del fatto e le modalità violente pesano fortemente contro la sostituzione.
  • Il comportamento passato del soggetto (esecuzione di precedenti misure cautelari e rispetto delle prescrizioni) non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari; devono emergere elementi nuovi e di sicura valenza sintomatica di mutamento della situazione.
  • La presenza di precedenti reati della stessa natura o la revoca di una precedente misura cautelare per fatti analoghi costituiscono indici rilevanti di pericolosità soggettiva che possono giustificare la custodia in carcere.
  • Il braccialetto elettronico ha efficacia limitata: controlla la posizione ma non impedisce atti violenti; pertanto, in presenza di elevata propensione alla violenza verso terzi, può essere ritenuto insufficiente.
  • Chi impugna una misura custodiale deve fornire elementi concreti che dimostrino un effettivo cambiamento della situazione (es. percorso terapeutico certificato, elementi di ri-socializzazione, valutazioni peritali favorevoli) per far prevalere il principio di proporzionalità a favore di misure meno afflittive.

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