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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12851/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione e tentata truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. non potesse reggere perché il reato presupposto di falso in scrittura privata era stato depenalizzato dal d.lgs. n. 7/2016. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato, quanto alla ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di un assegno clonato, e quanto alla tentata truffa, la presenza della firma contraffatta dell'emittente e il tentativo di metterlo all'incasso. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto dalla corte territoriale sulla base dell'assenza di elementi positivi e dei precedenti penali specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità falsificato conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione del falso in scrittura privata, poiché la provenienza da delitto del bene costituisce elemento esterno alla fattispecie e la sua eventuale abrogazione non incide ai sensi dell'art. 2 c.p. Ha dichiarato generico il secondo motivo per difetto di confronto con la motivazione della sentenza di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali specifici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione rimane configurabile anche se il reato presupposto sia stato depenalizzato, quando la provenienza del bene da delitto sia stata rilevante al momento della condotta di ricezione.

  • art. 2 c.p.

    L'eventuale abrogazione della norma extra-fattispecie che qualificava il bene come proveniente da delitto non elimina la rilevanza penale del fatto già consumato al momento della ricezione.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    La depenalizzazione del falso in scrittura privata non esclude la ricettazione del titolo falsificato se la condotta di ricezione è intervenuta quando la provenienza del bene da delitto era ancora rilevante.

Massime di principio

  • Ai fini della ricettazione, la provenienza del bene da delitto va valutata con riferimento al momento della condotta di ricezione; la successiva depenalizzazione o abrogazione del reato presupposto non elimina automaticamente la tipicità del fatto.
  • Quando il bene ricettato è un titolo di credito falsificato, la depenalizzazione del falso in scrittura privata non esclude la punibilità della ricettazione se l'oggetto materiale conserva, al momento della ricezione, la qualità di provenienza delittuosa rilevante per la fattispecie.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche e non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali specifici dell'imputato; non è necessario individuare particolari elementi ulteriori in presenza di una motivazione coerente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneTruffaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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